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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1056/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Macerata (17/07/2020) che, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela in relazione al furto di girasoli del valore di circa €15.000. Il ricorrente contestava la mancata applicazione dell'aggravante sostendo che i girasoli erano coltivati in un terreno agricolo e quindi 'esposti alla pubblica fede'.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e perché mirava a una rivalutazione di fatto non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può trovare applicazione per frutti pendenti (es. vigneti), ma ha precisato che ciò richiede la verifica della effettiva accessibilità del terreno al pubblico (assenza di recinzioni o altri presidi). Dalla discrezionalità del capo di imputazione e dal contenuto della sentenza impugnata non emergono elementi idonei a dimostrare che il terreno fosse liberamente accessibile; conseguentemente il ricorso, che chiedeva accertamenti di fatto, è stato ritenuto inammissibile e la sentenza di merito è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen.

    L'aggravante si applica quando la sottrazione riguarda cose esposte alla pubblica fede per la loro destinazione naturale (es. frutti pendenti). Tuttavia è necessario accertare che il bene sia effettivamente accessibile al pubblico; la sola circostanza della coltivazione su terreno agricolo non è di per sé sufficiente.

  • Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11000 del 13/12/2019 (Rv. 278798)

    Riferimento giurisprudenziale sul furto di grosse quantità di uva in vigneto

    Conferma che il furto di frutti pendenti può integrare l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, ma sottolinea la necessità di valutare l'effettiva esposizione alla pubblica fede, ossia l'accessibilità del luogo.

Massime di principio

  • Per ottenere l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, non basta che la cosa sia un frutto o un raccolto: occorre provare che il bene fosse esposto alla pubblica fede, cioè accessibile al pubblico (assenza di recinzioni, custodia, presidi di protezione).
  • In appello o in sede di legittimità non è ammessa la presentazione di argomentazioni meramente indiziarie o la richiesta di nuovi accertamenti di fatto; il ricorrente deve indicare in modo specifico i profili di diritto o di diritto-provocati da vizio di motivazione.
  • La remissione di querela, salvo eccezioni, determina l'improcedibilità dell'azione penale; la possibilità di contrastare tale esito con un'accusa di aggravante richiede elementi chiari e probatori sulla natura e sull'accessibilità del bene sottratto.
  • Per tutelarsi in casi analoghi, chi contesta o sostiene l'aggravante dovrebbe produrre prove specifiche sull'accessibilità del terreno (fotografie, testimonianze, planimetrie, eventuali segni di recinzione o mancanza di essa, dati catastali e di proprietà) e non limitarsi ad affermazioni generiche.

Testo integrale

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