Cassazione Penale, Sentenza n. 36365/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La terza interessata ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di Catania del 30 maggio 2026, che aveva rigettato la richiesta di riesame contro il sequestro preventivo del compendio aziendale della G. Shop s.r.l., disposto dal GIP di Catania il 9 aprile 2026 nell’ambito di un procedimento per reati di bancarotta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta delle imposte a carico di altri indagati. Con quattro motivi ha dedotto: motivazione apparente sulla pertinenzialità della società rispetto ai reati contestati; motivazione apparente sulla riconducibilità della società agli indagati; motivazione apparente sul periculum in mora; adesione acritica del Tribunale alle argomentazioni del GIP, senza effettivo controllo. La Corte ha rilevato in via preliminare e assorbente che il ricorso era stato sottoscritto dal difensore senza procura speciale idonea. L’atto, datato 13 maggio 2026, si limitava a nominare il difensore e a conferirgli genericamente il potere di proporre appelli, ricorsi e altre impugnazioni, senza individuare l’ordinanza da impugnare, che era stata emessa successivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare i quattro motivi relativi alla motivazione del sequestro, assorbiti dal difetto preliminare di procura speciale. Ha affermato che, nelle impugnazioni cautelari reali proposte nell’interesse di un terzo, la procura speciale deve individuare il provvedimento da impugnare e non può essere rilasciata prima della sua emissione, poiché l’interesse all’impugnazione sorge con il provvedimento. La generica attribuzione al difensore del potere di proporre impugnazioni non soddisfa tale requisito. L’inammissibilità non è sanabile successivamente né mediante concessione di un termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa emergenti dall’atto impugnatorio.
Norme richiamate
in tema di impugnazioni cautelari reali, il difensore del terzo interessato dev'essere munito, ex art. 100 cod. proc. pen., di procura speciale, che non può essere rilasciata antecedentemente all'emissione del provvedimento da impugnare, posto che l'interesse all'impugnazione sorge solo con tale provvedimento, il cui oggetto deve essere individuato, a pena di inammissibilità, nella procura rilasciata
Il difensore del terzo interessato deve essere munito di procura speciale che identifichi il provvedimento impugnato; la procura non può precederne l’emissione, perché solo allora sorge l’interesse all’impugnazione.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando l’inammissibilità è determinata da profili di colpa emergenti dall’atto impugnatorio, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto, la somma è stata determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nelle impugnazioni cautelari reali proposte dal difensore nell’interesse di un terzo, la procura speciale richiesta dall’art. 100 c.p.p. deve riferirsi specificamente al provvedimento impugnato. Una procura rilasciata prima dell’emissione di quel provvedimento non è idonea, perché l’interesse all’impugnazione sorge soltanto con esso.
- La generica attribuzione al difensore del potere di proporre appelli, ricorsi e altre impugnazioni non equivale a una procura speciale per l’impugnazione di un determinato provvedimento cautelare reale.
- La mancanza della procura speciale che determina l’inammissibilità dell’impugnazione non è sanabile mediante rilascio successivo della procura né attraverso la concessione del termine previsto dall’art. 182 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36202/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36203/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36206/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36207/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36209/2026 del 15/10/2026
- Sentenza penale · 15 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36293/2026 del 15/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →