Cassazione Penale, Ordinanza n. 04155/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza della Corte d'appello in sede esecutiva che, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., aveva accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra più reati e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. In particolare, la doglianza riguardava l'entità dell'aumento di pena riconosciuto per il reato satellite: il giudice dell'esecuzione aveva individuato la pena base nella pena inflitta con la sentenza resa nel procedimento indicato come "operazione Teorema" e aveva applicato un aumento di anni 2 di reclusione in relazione al reato già giudicato nel diverso procedimento indicato come "operazione Pensierino". Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'aumento fosse eccessivo e chiedeva una diversa valutazione, anche in comparazione con altri reati inseriti nel medesimo disegno criminoso. La Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate e comunque dirette a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva correttamente individuato la pena base e aveva motivato specificamente sulla quantificazione dell'aumento per il reato satellite, valorizzando la particolare pervasività delle condotte illecite, la pluralità dei soggetti coinvolti e la contestata continuazione interna. Ha inoltre affermato che, nel procedimento di esecuzione, il giudice può rimodulare gli aumenti per la continuazione in funzione della diversa collocazione sistemica dei reati nel disegno criminoso, purché mantenga ferma la pena base del reato più grave e operi esclusivamente in bonam partem. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
Nel procedimento di esecuzione il giudice può riconoscere la continuazione tra reati già giudicati e rideterminare la pena, mantenendo ferma la pena base del reato più grave e intervenendo solo in senso favorevole al condannato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il giudice che riconosce la continuazione può rimodulare gli aumenti di pena per i reati satellite, purché non alteri la pena base del reato più grave e l'intervento sia esclusivamente favorevole al condannato.
- La determinazione dell'aumento per continuazione è sorretta da un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi giuridici o manifesta illogicità, non per una mera richiesta di nuova valutazione del merito.
- È sufficiente una motivazione specifica che dia conto degli elementi rilevanti per la quantificazione dell'aumento, quali la gravità complessiva delle condotte, la pluralità dei soggetti coinvolti e la struttura del disegno criminoso.
- Le censure volte a confrontare il trattamento sanzionatorio con altri episodi o con altri reati inseriti nel medesimo programma criminoso non sono di per sé idonee a incrinare la legittimità della decisione se il ragionamento del giudice dell'esecuzione risulta coerente e logicamente fondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03976/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03977/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03978/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03979/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03981/2026 del 02/02/2026
- ordinanza_penale · 2 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03984/2026 del 02/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →