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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42594/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva disposto la consegna del ricorrente all'Autorità giudiziaria austriaca in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) per furto aggravato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 della L. n. 69/2005 sostenendo che per gli stessi fatti era già stato emesso un precedente MAE processuale poi revocato dall'Autorità estera; la nuova richiesta costituirebbe un nuovo esercizio del potere cautelare in violazione del divieto di "bis in idem" cautelare e dei principi di garanzia (giusto processo, diritto di difesa, ragionevole durata del processo) e del diritto sovranazionale/UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto applicabile, per analogia tramite l'art. 39, comma 1, della L. n. 69/2005, il principio del ne bis in idem estradizionale sancito dall'art. 707 c.p.p.: una sentenza o decisione contraria all'estradizione/preclusiva può impedire una successiva domanda identica, salvo che la nuova domanda si fondi su elementi sostanziali nuovi non già valutati. La Corte ha riscontrato che dalla sentenza impugnata non emerge se la nuova richiesta di consegna sia fondata su elementi nuovi e ha annullato la decisione con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio, demandando a quella corte l'accertamento, anche con richieste di informazioni all'autorità richiedente ai sensi dell'art. 16 L. n. 69/2005. Ha disposto gli adempimenti di cancelleria ex art. 22, comma 5, L. n. 69/2005.

Norme richiamate

  • L. n. 69/2005, art. 2

    Invocata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della nuova consegna dopo la revoca del precedente MAE; la Corte ne prende atto come richiamo normativo al regime del MAE

  • L. n. 69/2005, art. 39, comma 1

    Secondo la Corte rende applicabili, in mancanza di disciplina specifica sul MAE, le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari compatibili; consente dunque l'analogia con istituti del codice come l'art. 707 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 707

    La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria

    La Corte applica per analogia questo principio al MAE: vieta la reiterazione indefinita di richieste identiche da parte dello stesso Stato salvo che emergano elementi storici o sostanziali nuovi non precedentemente valutati

  • L. n. 69/2005, art. 16

    Consente alla corte di richiedere informazioni e accertamenti integrativi all'autorità richiedente; la Corte rinvia al merito potendo quella valutare l'opportunità di chiedere chiarimenti alla Austria sulle eventuali "nuove" circostanze

  • L. n. 69/2005, art. 22, comma 5

    Prevede adempimenti di cancelleria in caso di pronuncia della Corte di cassazione; la Corte ha disposto che la Cancelleria curi tali adempimenti

Massime di principio

  • Quando un precedente MAE per gli stessi fatti è stato revocato dall'autorità estera, una nuova richiesta di consegna può essere preclusa salvo che sia fondata su elementi sostanziali nuovi non già valutati dall'autorità giudiziaria dello Stato richiesto
  • La valutazione della "novità" degli elementi richiesti deve riguardare profili sostanziali del fatto o della responsabilità (ontologici o soggettivi), non meri elementi processuali o formali (es. diversa autorità emittente o mera anticipazione di una nuova richiesta)
  • In assenza di chiara dimostrazione di elementi nuovi, il giudice italiano deve sospendere o rifiutare la consegna o comunque richiedere chiarimenti all'autorità richiedente ai sensi dell'art. 16 L. n. 69/2005 prima di autorizzare l'esecuzione del MAE
  • La revoca di una precedente domanda di consegna da parte dello Stato richiedente può produrre un effetto preclusivo analogo al ne bis in idem estradizionale; la parte resistente (ricorrente) deve sollevare tempestivamente l'eccezione e il giudice del merito deve motivare l'eventuale valutazione di elementi nuovi
  • Il principio di diritto richiamato (art. 707 c.p.p. per analogia) trova applicazione anche nel contesto del mandato di arresto europeo tramite la clausola di integrazione normativa prevista dalla L. n. 69/2005

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