Sentenza del 21/01/2022 n. 153 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. xxxxxxxxxxx (Irpef 2011, euro 571,24) per: 1) presunta illegittimità della notifica della cartella e del ruolo per mancata notificazione degli atti prodromici; 2) eccezione di decadenza dell'azione di riscossione; contestazione anche della tempestività del ricorso di primo grado (termine ritenuto scaduto il 3.3.2018). In appello la contribuente ha inoltre contestato la modalità di notifica adottata dal messo comunale, sostenendo che si è utilizzata la procedura dell'irreperibilità assoluta anziché quella dell'irreperibilità relativa ex art.140 c.p.c., mentre la stessa era residente nel comune al momento della notifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha accolto l'appello. Ha ritenuto tempestivo il ricorso di primo grado applicando l'art.155 comma 5 c.p.c. (proroga se la scadenza cade di sabato al primo giorno feriale successivo) e ha annullato la cartella di pagamento perché la notifica è viziata: il messo notificatore ha agito secondo la procedura di irreperibilità assoluta senza indicare verifiche anagrafiche e senza poter escludere che si trattasse di irreperibilità relativa; la contribuente ha prodotto certificato di residenza che dimostra la permanenza della residenza al momento della notifica, quindi doveva applicarsi l'art.140 c.p.c. con le formalità previste. Condanna solidale delle Agenzie al pagamento delle spese di grado quantificate in euro 250,00.
Norme richiamate
Il termine processuale che scade di sabato è prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo; applicabile anche nei ricorsi tributari, perciò il ricorso notificato il lunedì successivo è tempestivo.
Disciplina la notifica in caso di irreperibilità relativa: tentata notifica con affissione dell'avviso alla porta, deposito dell'atto presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Queste formalità sono necessarie se il destinatario ha ancora residenza/ufficio nel comune ma è temporaneamente assente.
Regola l'accertamento dell'irreperibilità; il messo deve verificare lo stato di reperibilità prima di adottare procedure alternative.
art. 26, comma 4 D.P.R. n. 602/1973
Prevede modalità di notifica degli atti tributari in combinato disposto con altre norme; richiamata nel contesto della notifica da parte del messo comunale.
art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n. 600/1973
Indica modalità di notifica degli atti impositivi; la Corte ricorda che prima di ricorrere a tali modalità occorrono verifiche per stabilire l'irreperibilità assoluta.
Giurisprudenza della Cassazione
es. Cass. n.16234/2020, n.20949/2020, n.6765/2019
Solleva e conferma principi: a) applicabilità dell'art.155 c.p.c. nei procedimenti tributari; b) distinzione tra irreperibilità relativa e assoluta e obbligo del messo di compiere verifiche anagrafiche prima di applicare la procedura per irreperibilità assoluta; la mancata verifica può rendere invalida la notifica.
Massime di principio
- Se il termine per proporre ricorso scade di sabato, va applicato l'art.155 c.p.c. comma 5 e la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo; il deposito effettuato in quel giorno è quindi tempestivo.
- La notifica degli atti tributari deve rispettare la distinzione tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta: se il destinatario ha ancora residenza/ufficio nel comune ma è assente, va applicata la procedura dell'art.140 c.p.c. (tentata notifica, affissione, deposito in casa comunale e invio di raccomandata informativa con AR).
- Il messo notificatore è tenuto a svolgere verifiche, compresi accertamenti anagrafici, prima di ritenere l'irreperibilità assoluta; la mancata indicazione di tali verifiche nella relata può portare all'annullamento della notifica.
- La produzione, da parte del contribuente, di documenti (es. certificato di residenza storica) che dimostrino la presenza della residenza al momento della notifica indebolisce la validità della procedura di irreperibilità assoluta e può determinare l'annullamento dell'atto.
- In caso di notifica viziata il ricorso del contribuente può avere esito favorevole e comportare l'annullamento della cartella e la condanna dell'ente creditore al pagamento delle spese processuali.
- Nel calcolo dei termini processuali si esclude il giorno di inizio (dies a quo) e si computa il giorno finale (dies ad quem); questo criterio, congiunto all'art.155 c.p.c., influenza la determinazione della tempestività.
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