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Sentenza

Sentenza del 21/01/2022 n. 302 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Irap - Credito di imposta indicato nella dichiarazione dei redditi - Istanza di rimborso - Equivalenza - Prescrizione decennale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva evidenziato nella dichiarazione dei redditi un credito d'imposta relativo ad IRAP; si discuteva se l'indicazione del credito in dichiarazione equivalga a un'istanza di rimborso e, di conseguenza, quale fosse il termine di prescrizione applicabile all'azione di recupero dell'imposta da parte dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'indicazione nella dichiarazione di un credito d'imposta costituisce istanza di rimborso per la somma esposta. Pertanto l'azione dell'Amministrazione volta al recupero è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale. Diversamente, qualora si tratti di un'imposta o una ritenuta spettante ed NON indicata in dichiarazione, il contribuente deve presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/1973 entro il termine perentorio decorrente dalla data in cui il versamento o la ritenuta sono stati effettuati.

Norme richiamate

  • D.P.R. 602/1973, art. 38

    L'art. 38 disciplina l'istanza di rimborso e i termini per chiederla; la sentenza indica che tale istanza è necessaria quando l'importo a credito non risulti dalla dichiarazione (es. ritenute non indicate), con decorrenza del termine dal versamento/ritenuta.

  • Giurisprudenza citata: Cass. 18714/2018

    Precedente richiamato a sostegno del principio che l'indicazione del credito in dichiarazione vale come istanza di rimborso e influisce sul termine prescrizionale applicabile.

Massime di principio

  • L'indicazione in dichiarazione di un credito d'imposta va considerata come istanza di rimborso: ciò produce effetti sul computo della prescrizione e ostacola eccezioni dell'Amministrazione basate su termini più brevi.
  • Se una ritenuta o un versamento a credito non sono stati riportati in dichiarazione, il contribuente deve presentare una specifica istanza ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 602/1973 entro il termine perentorio che decorre dalla data del versamento/ritenuta, pena la perdita del diritto al rimborso.
  • Per valutare la prescrizione nei contenziosi tributari occorre distinguere se il credito risultava o meno nella dichiarazione: credito dichiarato → applicazione della prescrizione ordinaria decennale; credito non dichiarato → necessità di istanza formale e rispetto dei termini speciali.
  • In casi analoghi è opportuno conservare prova documentale della indicazione del credito in dichiarazione e, se il credito non è visibile in dichiarazione, provvedere tempestivamente all'istanza di rimborso ex art. 38 per non perdere il diritto.
  • In presenza di avvisi di recupero ricevuti dopo molti anni, verificare sempre la decorrenza della prescrizione decennale o l'assenza di validhe istanze ex art. 38 da parte del contribuente, per valutare l'opportunità di eccepire la prescrizione.

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