Sentenza del 21/01/2022 n. 295 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazioni sovrapponibili - Omessa eccezione di litispendenza - Sentenze parzialmente difformi - Conseguenze - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
si tratta di due impugnative sovrapponibili di pretese tributarie: il primo ricorso è rivolto contro l'intimazione di pagamento, il secondo contro l'estratto di ruolo. Non è stata eccepita la litispendenza tra i due procedimenti, con la conseguenza che sono state rese due decisioni diverse: la prima, poi appellata, è stata parzialmente favorevole al contribuente; la seconda ha accolto integralmente le ragioni dello stesso contribuente e poi è passata in giudicato. In sede di decisione sull'appello della prima sentenza il contribuente ha eccepito l'avvenuto passaggio in giudicato della seconda sentenza come elemento idoneo a incidere sulla pronuncia appellata; il concessionario non ha contestato tale circostanza.
La decisione
il giudice d'appello deve tenere conto del passaggio in giudicato della seconda sentenza, che ha integralmente favorevole il contribuente; non essendo il concessionario intervenuto per contrastare la deduzione di efficacia preclusiva della sentenza definitiva, la decisione appellata è stata riconsiderata alla luce del giudicato e si è disposto l'esito favorevole al contribuente (con conseguente estensione dell'effetto della decisione definitiva ai profili della controversia trattati nel primo processo, nei limiti della sovrapposizione delle pretese). In pratica la pronuncia definitiva favorevole al contribuente preclude l'azione esecutiva e determina l'accoglimento delle ragioni del contribuente anche nel giudizio precedente.
Massime di principio
- Quando due procedimenti riguardano pretese tributarie sovrapponibili, la mancata eccezione di litispendenza può portare a pronunciamenti diversi, ma il giudicato della seconda sentenza favorevole al contribuente ha efficacia preclusiva rispetto alle stesse pretese.
- Il passaggio in giudicato di una sentenza favorevole al contribuente può essere fatto valere in altro procedimento e deve essere considerato dal giudice dell'appello; l'eventuale inerzia o mancata contestazione da parte del concessionario rende più agevole il riconoscimento dell'effetto preclusivo.
- Spetta alle parti resistenti (qui il concessionario) opporre tempestivamente e con argomentazioni la non sovrapponibilità delle pretese o altri motivi che escludano l'efficacia esterna del giudicato; in assenza di opposizione il giudice valorizza il giudicato a tutela del contribuente.
- Per evitare duplicazioni giudiziarie e pronunce contrastanti è opportuno eccepire tempestivamente la litispendenza o chiedere la riunione dei giudizi quando le pretese sono sovrapponibili.
- In sede di valutazione di un appello, la prova o la allegazione del passaggio in giudicato di una sentenza favorevole costituisce elemento decisivo che può comportare la riforma della sentenza impugnata in favore del contribuente.
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