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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36825/2026 del 20/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 ottobre 2025, pronunciata all’esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. La Corte territoriale aveva accolto le richieste concordemente formulate dalle parti sul trattamento sanzionatorio e aveva preso atto della rinuncia agli ulteriori motivi di appello. Con unico motivo, il ricorrente ha denunciato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull’entità della pena, sostenendo che non fossero state considerate le censure difensive relative al suo comportamento, che avrebbero potuto condurre a una pena inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevandone anzitutto la genericità. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era stata pronunciata in esito a concordato in appello e che il ricorrente aveva rinunciato agli ulteriori motivi: non poteva quindi dedurre in cassazione vizi motivazionali o questioni riferibili ai motivi rinunciati. Ha richiamato il principio per cui, in tale giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi non rinunciati e non sussiste l’obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull’insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove. Ha aggiunto che la Corte territoriale aveva comunque giudicato la pena adeguata al disvalore complessivo dei fatti, alla personalità dell’imputato e alle modalità della condotta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    il ricorso, a tacere della sua integrale genericità, è inammissibile, in quanto è stato presentato avverso una sentenza resa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen, che, in ordine al trattamento sanzionatorio, ha accolto le richieste formulate concordemente dalle parti, prendendo atto della rinuncia agli ulteriori motivi di ricorso

    Nel concordato in appello, quando il giudice accoglie le richieste concordate e prende atto della rinuncia agli ulteriori motivi, non è ammissibile riproporre in cassazione censure concernenti i motivi rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. penna. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché l'obbligo della motivazione deve essere rapportato all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia

    Nel giudizio di appello definito con pena concordata, la rinuncia ai motivi limita la cognizione del giudice ai motivi residui; non è quindi dovuta motivazione sul mancato proscioglimento per le cause dell’art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso con la procedura semplificata prevista dalla disposizione e pone a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, l’accoglimento della richiesta concordata e la rinuncia agli ulteriori motivi delimitano la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati; non possono essere dedotti in cassazione vizi di motivazione o altre questioni riferibili ai motivi abbandonati.
  • Nel giudizio di appello definito con pena concordata, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste dall’art. 129 c.p.p. né sull’insussistenza di nullità assolute o di inutilizzabilità delle prove, quando tali questioni ricadono nell’ambito dei motivi rinunciati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale

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