Cassazione Civile, Ordinanza n. 17457/2026 del 02/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di opere di difesa costiera mediante barriere e altre opere di consolidamento. In primo grado il tribunale aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento dell'appaltatrice, condannandola sia a pagare il risarcimento del danno in favore del soggetto attuatore dei lavori, sia a restituire alla società beneficiaria delle opere le somme corrisposte per i primi due stati di avanzamento lavori non collaudati. In appello la sentenza era stata riformata nella parte relativa alla restituzione alla beneficiaria, ritenendosi che le opere, pur non collaudabili, avessero comunque un'utilità economicamente apprezzabile e che la condanna restitutoria fosse contraddittoria rispetto al riconoscimento del danno al soggetto attuatore. La ricorrente per cassazione ha dedotto, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse introdotto d'ufficio una questione mai devoluta, pronunciando sui rapporti interni tra soggetto attuatore e beneficiaria e affermando, senza domanda né contraddittorio, che la beneficiaria avrebbe potuto pretendere lo storno della somma risarcitoria riconosciuta al soggetto attuatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la frase contestata della sentenza d'appello era estranea all'oggetto della decisione, non costituiva una statuizione sui rapporti tra le parti richiamate, né un accertamento sul regime di quel rapporto, e si risolveva in un mero obiter dictum privo di efficacia decisoria. Di conseguenza mancava un concreto interesse ad impugnare quella porzione della motivazione, perché non incideva sul contenuto del decisum né sul suo impianto motivazionale. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi le intimate costituite; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La dedotta violazione processuale è stata esaminata solo nei limiti dell'ammissibilità del motivo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse rispetto alla censura formulata.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su questioni non devolute; tuttavia, una mera affermazione incidentale che non si traduca in statuizione decisoria non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevante ai fini dell'impugnazione.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.
La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso diretto contro una parte della motivazione che non costituisca ratio decidendi né contenga una statuizione idonea a incidere sul dispositivo.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice pronunci su domande, eccezioni o questioni effettivamente non devolute e rilevanti ai fini della decisione; non basta un'obiter dictum privo di contenuto decisorio.
- L'interesse ad impugnare richiede che l'errore denunciato sia concretamente idoneo a produrre effetti sulla decisione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità, la censura deve colpire la parte della decisione che sorregge il dispositivo, non mere argomentazioni incidentali estranee all'effettivo impianto decisorio.
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