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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16280/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omesso versamento IVA) sostenendo due ragioni principali: (1) che la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 3-bis, d.lgs. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87) fosse applicabile, perché l'omesso versamento dell'IVA derivò dall'impossibilità di incassare il corrispettivo di una vendita immobiliare (prezzo dilazionato entro tre anni) e quindi da cause sopravvenute e non imputabili all'imputato; (2) che dovesse essere esclusa la punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in combinato disposto con l'art. 13, comma 3-ter, d.lgs. 74/2000, in ragione della crisi di liquidità e dell'insolvenza della società (FRA.GER BUILDING S.r.l.), documentata anche dalla domanda di concordato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la questione relativa all'applicabilità dell'art. 13, comma 3-bis, non era stata tempestivamente sollevata in appello e quindi non è proponibile in questa sede; comunque la Corte territoriale ha motivatamente escluso la causa di non punibilità perché l'illiquidità della società discendeva dalle modalità contrattuali della vendita (pagamento dilazionato) e non da cause sopravvenute rispetto all'omesso versamento. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la prima deduzione in Cassazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., poiché non era stata formulata ai giudici di merito e le norme processuali ostano alla sua prima deduzione in Cassazione; inoltre l'introduzione successiva di indici valutativi non consente di far valere per la prima volta la tenuità in Cassazione. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo e secondo grado (pena di 6 mesi di reclusione, pene accessorie e confisca), il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; la Corte ha confermato che il fatto contestato (omissione del versamento per complessivi €411.390,00) rientra nella fattispecie penale prevista.

  • art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74/2000 (introdotto dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87)

    Prevede una causa di non punibilità collegata a specifiche condizioni (valutazione degli indici di sopravvenienza e impossibilità). La Corte ha ritenuto non applicabile la causa perché le condizioni di illiquidità discendono dalle modalità contrattuali della vendita (pagamento dilazionato) e non da cause sopravvenute rispetto all'omesso versamento; in ogni caso la questione non era stata tempestivamente prospettata in appello.

  • art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74/2000

    Prevede indici da valutare ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità (comma 3-bis). La Corte ha osservato che l'introduzione di tali indici non autorizza a dedurre per la prima volta in Cassazione l'applicabilità della causa sostanziale se non prospettata in sede di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha affermato che l'applicazione di tale causa non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se non proposta ai giudici di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (inosservanza di norme sostanziali e vizi di motivazione). La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi per carenza di tempestiva deduzione in sede di merito o per manifesta infondatezza.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente di proporre motivi nuovi in appello fino a quindici giorni prima dell'udienza; la Corte territoriale ha rilevato che la questione non era stata posta dall'appellante nei termini utili.

  • art. 609, comma terzo, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di dedurre per la prima volta in Cassazione l'applicabilità dell'art. 131-bis se la questione poteva essere sollevata nei gradi precedenti; la Corte ha richiamato questo principio per escludere l'ammissibilità del secondo motivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le cause di non punibilità introdotte da successive modifiche legislative possono essere rilevanti solo se tempestivamente prospettate nei gradi di merito; è necessario sollevarle in appello nei termini (art. 585 c.p.p.) o nei modi consentiti, altrimenti risultano inammissibili in Cassazione.
  • Perché un'impossibilità di versare l'imposta sia considerata causa 'sopravvenuta' ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 74/2000 occorre provare che la sopravvenienza sia esterna, imprevedibile e successiva rispetto all'obbligazione fiscale: la semplice dilazione contrattuale del pagamento non costituisce di per sé una causa sopravvenuta.
  • L'esclusione di punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) deve essere invocata e documentata davanti ai giudici di merito; non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione quando la normativa e la prova erano già richiedibili nei gradi precedenti.
  • In casi di omesso versamento IVA per presunta crisi di liquidità, è fondamentale raccogliere e produrre in giudizio elementi probatori specifici (bilanci, scadenziari, atti di liquidazione, domande di concordato, prova del mancato incasso e del nesso causale temporale tra impossibilità di incasso e scadenza fiscale) per stabilire il rapporto di causalità e l'eventuale sopravvenienza.
  • La difesa deve distinguere chiaramente tra cause 'contrattuali' o concordate che rendono il versamento differito (es. dilazione contrattuale) e cause 'sopravvenute' di reale impossibilità di adempiere; i tribunali valutano il nesso causale e la temporalità per decidere l'applicabilità delle esimenti o attenuanti.
  • Se una nuova norma introduce indici valutativi o condizioni per l'applicazione di una causa di non punibilità, la mera esistenza della norma non autorizza a sollevare la questione per la prima volta in Cassazione: occorre usare gli strumenti processuali consentiti per aggiornare le difese nel rispetto dei termini.

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