Cassazione Penale, Sentenza n. 27459/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha accolto solo parzialmente la domanda di riconoscimento della continuazione tra più sentenze irrevocabili. Il giudice ha unificato in continuazione alcune condotte di partecipazione ad associazione mafiosa, estorsione e tentata estorsione, cessione di stupefacenti e associazione finalizzata al narcotraffico, ma ha respinto la richiesta per altri fatti. Nella rideterminazione della pena ha preso come base la pena più grave di anni 12 di reclusione già irrogata in una sentenza del 2022 e vi ha aggiunto gli aumenti per i reati satellite, per giungere a complessivi anni 17 e mesi 4. Con il ricorso per cassazione il condannato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato contestava il metodo di computo della pena, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto scorporare le singole fattispecie che avevano formato la pena-base della sentenza del 2022 e poi rideterminare ciascun aumento; dall'altro censurava il mancato riconoscimento della continuazione rispetto a una sentenza del 2006, affermando che il lungo intervallo temporale tra i fatti non fosse decisivo e che l'adesione al sodalizio criminale si sarebbe manifestata già nei primi anni 2000.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica la censura sul calcolo della pena, osservando che, pur essendo corretto il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti e individuare il più grave per poi applicare gli aumenti per i satelliti, nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato in modo specifico una concreta incongruità del trattamento sanzionatorio; la doglianza si limitava a invocare il metodo, senza dimostrare una lesione dell'interesse difensivo. Ha poi giudicato manifestamente infondata la doglianza sul diniego della continuazione con la sentenza del 2006, valorizzando la distanza temporale di circa dieci anni tra i gruppi di reati e rilevando che la tesi di una originaria ideazione unitaria era smentita anche dalla mancanza, nella prima vicenda processuale, di una contestazione analoga. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione che ridetermina pene inflitte con distinte condanne deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e applicare autonomi aumenti per ciascun reato satellite.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione per il riconoscimento della continuazione, il giudice che ridetermina pene già irrogate in separate sentenze deve, in linea di principio, scorporare i reati già considerati unitariamente, individuare il reato più grave e calcolare gli aumenti per i reati satellite sulla base di tale reato-base.
- La deduzione di un vizio nel computo della pena non può essere meramente astratta o metodologica: è necessario allegare una concreta e specifica lesione dell'interesse del ricorrente, ad esempio mostrando che il peso sanzionatorio attribuito al reato satellite è incongruo o eccessivo rispetto agli altri aumenti.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della continuazione tra fatti molto distanti nel tempo è infondata quando la distanza temporale è rilevante e non emergono elementi specifici che rendano plausibile una preventiva ideazione unitaria del programma criminoso.
- Ai fini della continuazione, il lungo intervallo temporale tra le condotte può costituire indice fortemente contrario all'esistenza di un medesimo disegno criminoso, salvo che la parte dimostri in modo serio e specifico elementi fattuali idonei a superare tale dato.
- In sede di legittimità, la censura che si limita a richiamare il corretto metodo giuridico senza confrontarsi con la concreta incidenza della decisione sul trattamento sanzionatorio è generica e non supera il vaglio di ammissibilità.
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