Cassazione Penale, Ordinanza n. 09879/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze, lamentando: (i) l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (ii) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (iii) la ritenuta recidiva. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze riproducono censure già adeguatamente confutate in appello, che aveva valorizzato la consistenza della condotta, la reiterazione nel corso della stessa giornata, l'assenza di elementi positivi a sostegno delle attenuanti generiche e la pluralità di precedenti gravi e reiterati, indicativi di maggiore pericolosità.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta, per consistenza, reiterazione e presenza di precedenti significativi, non presenti connotati di minima offensività.
circostanze attenuanti generiche
Il loro riconoscimento può essere negato in mancanza di elementi positivi specifici; una richiesta generica non è sufficiente a scalfire la valutazione negativa del giudice di merito.
recidiva
La pluralità di precedenti gravi e reiterati può giustificare il giudizio di recidiva, in quanto indice di maggiore pericolosità del soggetto.
Cassa delle ammende
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura in cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già puntualmente esaminate e confutate dal giudice di appello, senza confrontarsi con la motivazione resa.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere esclusa quando la condotta presenti consistenza non minimale, sia reiterata e il quadro soggettivo evidenzi una pericolosità non occasionale.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza l'assenza di elementi positivi specifici e il ricorrente non deduce ragioni concrete idonee a sovvertire tale valutazione.
- La recidiva può essere confermata sulla base di plurimi precedenti gravi e reiterati, quali indici di maggiore capacità a delinquere o pericolosità sociale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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