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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27532/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo difettasse del requisito di specificità e della necessaria correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 18/03/2025. L'unico motivo non è descritto nel dettaglio nel testo, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché formulato in termini generali, astratti e non correlati alla motivazione della decisione impugnata. Il ricorrente non ha quindi sviluppato una critica argomentata riferita al caso concreto, limitandosi a enunciazioni di principio non ancorate alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con le ragioni della decisione impugnata e non contengono una critica argomentata specifica.
  • La funzione dell'impugnazione è quella di censurare il provvedimento con argomentazioni riferite al caso concreto; enunciazioni generiche, astratte e ripetibili in qualunque procedimento non soddisfano il requisito di specificità.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il difensore deve indicare puntualmente gli errori di diritto e/o le carenze fattuali della sentenza impugnata, così da rendere verificabile la censura.
  • La violazione del principio di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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