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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23576/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di condanna pronunciata nei gradi di merito resta ferma; la doglianza sul trattamento punitivo è stata considerata generica e non scrutinabile in cassazione nel modo prospettato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/10/2024, che lo aveva condannato per i reati di truffa e associazione di tipo mafioso. Dai passaggi riportati emerge che i motivi investivano il trattamento sanzionatorio: si lamentavano, in modo generico e assertivo, vizi di motivazione sulla pena, anche mediante comparazioni con posizioni di altri coimputati. La Corte rileva però che i giudici di merito avevano correttamente applicato gli artt. 133 e ss. c.p., valorizzando elementi attinenti alla condotta e alla personalità dell'imputato, nonché l'aumento di pena per la continuazione esterna con altra sentenza irrevocabile. Per ciò i motivi sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Indicato insieme all'art. 416-bis c.p. come uno dei reati oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 416-bis c.p.

    Indicato insieme all'art. 640 c.p. come uno dei reati oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come base del giudizio di commisurazione della pena, correttamente applicato dai giudici di merito valorizzando condotta e personalità dell'imputato.

  • art. 133 ss. c.p.

    Utilizzato per indicare il complessivo criterio legale di determinazione del trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente generiche e assertive sulla motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, se non si confrontano puntualmente con gli specifici criteri seguiti dal giudice di merito.
  • La commisurazione della pena è sindacabile in cassazione solo se il giudice abbia omesso o travisato i criteri legali di cui all'art. 133 c.p.; non basta contrapporre valutazioni astratte o il confronto con la posizione di altri imputati, se non si dimostra una reale illogicità della motivazione.
  • L'aumento di pena per continuazione esterna con una precedente sentenza irrevocabile costituisce elemento legittimo del trattamento sanzionatorio e non può essere censurato in modo apodittico.
  • Le comparazioni con altri coimputati non sono decisive, se la pena risulta ancorata a elementi individualizzanti riferiti alla concreta condotta e alla personalità dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieTruffaAssociazione di tipo mafioso
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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