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Sentenza

Sentenza del 21/08/2023 n. 24883 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'ADM impugnava la decisione della CTR che aveva accolto il ricorso della Nuovaplast contro avviso di rettifica e sanzioni per omessa applicazione di dazi antidumping e compensativi su importazioni di PET da Reliance (India). L'ADM sosteneva che le operazioni erano una triangolazione: la merce, pur spedita dall'India, sarebbe stata fatturata a Europolycom Ltd (UK) ma consegnata alla Nuovaplast in Italia, perciò la Nuovaplast sarebbe stata l'effettiva importatrice e non poteva beneficiare dell'esenzione prevista dai Regolamenti CE 192/2007 e 193/2007 che richiedono che il prodotto sia "fatturato e spedito" direttamente all'importatore comunitario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ADM confermando le valutazioni della CTR e della CTP: ai fini dell'esenzione dai dazi la norma unionale richiede che il prodotto sia "invoiced and shipped" (fatturato e spedito) all'impresa importatrice comunitaria, ma non impone che la merce sia anche materialmente consegnata all'importatore. Le Sezioni hanno ritenuto che, sulla base degli accertamenti di merito, la fatturazione e la spedizione erano avvenute ad Europolycom (importatore comunitario) e che la successiva rivendita a Nuovaplast con ricarico non configurava indebiti vantaggi o elusione. Il ricorso è stato quindi respinto e l'ADM condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 192/2007

    art. 2 comma 1: "le importazioni del prodotto fabbricato ed esportato direttamente (cioè fatturato e spedito) ad un'impresa operante come importatore nella Comunità... sono esenti dai dazi"

    La Corte interpreta letteralmente "invoiced and shipped" come requisito sufficiente per l'esenzione: non è richiesto che la consegna materiale avvenga all'importatore, purché fatturazione e spedizione siano dirette all'importatore comunitario.

  • Regolamento (CE) n. 193/2007

    Regolamento collegato al n.192/2007 richiamato per la medesima disciplina delle esenzioni; la Corte ne conferma l'applicazione secondo il criterio della fatturazione e spedizione diretta.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma invocata dall'ADM per dedurre violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato rispetto all'interpretazione dei Regolamenti comunitari.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato in ordine all'ammissibilità di censure di fatto in cassazione: la Corte osserva che questioni fondate su documenti non allegati al ricorso sono inammissibili.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    La Corte rileva l'inammissibilità di censure basate su documenti non specificamente prodotti e ubicati nel processo di merito.

Massime di principio

  • La locuzione comunitaria "invoiced and shipped" va interpretata letteralmente: per ottenere l'esenzione antidumping è sufficiente che il produttore esportatore fatturi e spedisca la merce all'importatore comunitario, non è necessario che la consegna materiale avvenga nella sede dell'importatore.
  • La presenza di un passaggio contrattuale o di una rivendita successiva all'interno dell'UE non determina automaticamente un'operazione elusiva: occorre dimostrare un vantaggio indebito o un risultato proibito ottenuto grazie alla triangolazione.
  • Clausole commerciali (es. DDP) che regolano ripartizione di spese e rischi non incidono di per sé sul regime doganale e non sostituiscono l'accertamento della titolarità dell'importazione ai fini dell'applicazione dei dazi.
  • L'accertamento circa la sussistenza concreta dei presupposti per l'esenzione è valutazione di fatto riservata al giudice di merito; la parte che impugna in cassazione deve evitare censure riferite a fatti non documentati nel ricorso.
  • In sede di impugnazione è indispensabile allegare e indicare esattamente i documenti decisivi (DAU, contratti, fatture) se sul loro contenuto si fondano deduzioni di diritto o di fatto; altrimenti le censure saranno inammissibili.

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