Sentenza del 21/08/2023 n. 24886 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ADM impugnava la decisione della CTR che aveva escluso l'applicabilità del dazio antidumping nonostante gli accertamenti OLAF avessero dimostrato che i componenti importati, dichiarati di origine indonesiana, erano in realtà di origine cinese. ADM sosteneva che il dazio antidumping definitivo istituito con il Reg. CE n. 91/2009 fosse applicabile ratione temporis alla merce risultata di origine cinese e che non fosse necessario un ulteriore regolamento di estensione ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Reg. CE n. 1225/2009. La controparte (CAD) eccepiva, tra l'altro, l'abrogazione delle misure antidumping da parte del Regolamento di esecuzione UE 2016/278, la presunta inefficacia probatoria del rapporto OLAF e la mancata pronuncia su vari motivi di appello (legittimazione passiva del CAD, non contabilizzazione dei diritti, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'ADM (i primi due motivi), ritenendo che: a) gli accertamenti OLAF provano l'effettiva origine cinese della merce; b) la presenza di origine cinese rende direttamente applicabile il Reg. CE n. 91/2009 vigente al tempo dell'importazione, e l'art. 13(3) del Reg. 1225/2009 non impedisce l'applicazione del dazio antidumping in assenza di un regolamento di estensione quando la reale origine ricade nell'ambito della misura già adottata; c) l'abrogazione disposta dal Reg. UE 2016/278 è priva di efficacia retroattiva e non incide sui casi verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Sono stati rigettati o dichiarati inammissibili i motivi del ricorso incidentale e del ricorso incidentale condizionato rilevanti per carenza di interesse o mancata soccombenza. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado della Liguria per nuovo esame, anche sulle questioni assorbite; liquidate le spese di questo grado e disposta eventuale integrazione del contributo unificato come previsto dal DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1225/2009 (Regolamento di base antidumping), art. 13, comma 3
L'art.13(3) prevede la possibilità di estendere misure antidumping ad importazioni da paesi terzi in caso di elusione tramite specifico regolamento; la Corte ha stabilito che tale previsione non impedisce, tuttavia, l'applicazione diretta di misure antidumping già in vigore quando l'effettiva origine della merce ricade nel campo di applicazione di un regolamento antidumping già adottato.
Regolamento (CE) n. 91/2009 (istituzione del dazio antidumping sui fissaggi originari della RPC)
Il Regolamento istitutivo del dazio antidumping ha efficacia ratione temporis: se, alla data di importazione, la merce risulta di origine per la quale il dazio è stato istituito, il dazio è applicabile anche se la merce era stata dichiarata di diversa origine.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278 (abrogazione dei dazi antidumping)
art. 2 (sull'irretroattività dell'abrogazione)
L'abrogazione delle misure antidumping è stata disposta con efficacia dalla data di entrata in vigore del regolamento e non retroagisce a colpire importazioni avvenute precedentemente; quindi non obbliga al rimborso dei dazi riscossi prima dell'entrata in vigore.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), artt. 24 e 25
Le norme del CDC consentono all'amministrazione doganale di accertare e rettificare l'origine dichiarata e, di conseguenza, di applicare i dazi e le misure pertinenti in base alla reale origine della merce; pertanto l'accertamento dell'origine cinese legittima l'applicazione del Reg. 91/2009.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario), art. 201, comma 3
Norma relativa agli istituti di rappresentanza e responsabilità dinanzi all'autorità doganale; la Corte non ha ritenuto decisiva l'eccezione di mancata legittimazione passiva del CAD per escludere l'applicabilità delle misure, ritenendo assorbite o non fondate le questioni proposte.
Regolamento (CE) n. 1073/1999, art. 9, par. 2
Previsione sul valore probatorio delle relazioni ispettive OLAF limitata ai fatti constatati alla presenza degli ispettori; la Corte ha comunque attribuito al rapporto OLAF valore probatorio idoneo a dimostrare l'effettiva origine cinese della merce oggetto dell'importazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
Norma processuale tributaria richiamata nelle eccezioni di nullità per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili diversi profili di nullità riferiti a questioni già assorbite o non rilevanti.
Codice di Procedura Civile, art. 360 (vizi denunciati in cassazione: comma 1, nn. 3 e 4)
Le censure proposte ai sensi dell'art.360 c.p.c. sono state selettivamente accolte: i motivi n.3 (violazione di legge) sono stati ritenuti fondati in relazione all'erronea interpretazione dell'art.13(3) e all'omesso richiamo delle norme doganali applicabili; altri motivi di nullità sono stati invece respinti o dichiarati inammissibili.
DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale integrazione del contributo da parte del ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Se a seguito di indagini (anche OLAF) emerge che la merce importata è di reale origine diversa da quella dichiarata e tale origine rientra in una misura antidumping già vigente alla data dell'importazione, le autorità doganali possono applicare il dazio antidumping sulla base del regolamento istitutivo senza attendere un nuovo regolamento di 'estensione' ai sensi dell'art.13(3) del Reg.1225/2009.
- L'abrogazione successiva di una misura antidumping da parte di regolamenti UE (es. Reg. UE 2016/278) opera con efficacia dalla data di entrata in vigore e non retroagisce: i dazi riscossi anteriormente non sono automaticamente rimborsabili per effetto dell'abrogazione.
- I rapporti OLAF hanno un significativo valore probatorio in tema di accertamento dell'origine effettiva delle merci; le doglianze sulla loro limitata efficacia vanno valutate caso per caso, ma non impediscono in linea di principio l'utilizzo degli esiti investigativi per l'applicazione dei dazi.
- Le norme del Codice Doganale Comunitario (in particolare art.24 e 25 del Reg.2913/1992) consentono alle autorità doganali di rettificare origine, classificazione e applicare misure dovute in relazione alla reale natura/origine delle merci: la dichiarazione d'origine dell'importatore può essere ritenuta inesatta e sostituita dall'accertamento amministrativo/ispettivo.
- In azioni giudiziarie successive, le eccezioni procedurali (nullità, legittimazione passiva, omissioni di pronuncia) possono risultare inammissibili quando la parte non sia risultata soccombente nell'istanza d'appello o quando la questione sia assorbita dalla decisione sulle censure di merito.
- Per gli operatori e i loro rappresentanti: è fondamentale documentare e verificare l'origine effettiva delle merci e conservare ogni elemento probatorio per contrastare accertamenti OLAF o doganali; inoltre, verificare la normativa vigente alla data di importazione è cruciale per comprendere l'applicabilità di dazi e misure.
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