Sentenza del 21/08/2023 n. 255 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava per l'anno d'imposta 2017 costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, fatturate dalla Società Tempo U. S.r.l. e dalla ditta individuale C. M., con conseguente disconoscimento dei componenti negativi di reddito, recupero di IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. La ricorrente impugnava l'avviso denunciando: effettività delle operazioni, carenza di prova circa la consapevolezza di partecipazione alla frode, inesistenza di incongruenze di prezzo, e chiedeva l'ammissione della testimonianza scritta del signor C. per chiarire movimentazioni finanziarie.
La decisione
Il Collegio ha respinto il ricorso. Ha negato l'ammissione della prova testimoniale scritta ritenendola non necessaria; ha attribuito valore probatorio al Processo Verbale di Constatazione della Guardia di Finanza e ha ritenuto provata, sulla base di elementi oggettivi, gravi, precisi e concordanti, la natura 'cartiera' dei due fornitori (assenza di sede operativa, personale, contratti, omessa dichiarazione e versamenti, prelievi in contanti contestuali agli accrediti). Ha inoltre valorizzato l'assenza, da parte della ricorrente, della documentazione commerciale richiesta, le incongruenze nelle rimanenze e le insolite modalità di immediato pagamento delle fatture come indicatori che avrebbero dovuto porre in allerta un operatore diligente. Pertanto è stato confermato l'accertamento e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 4.000 euro.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992
Subordina l'ammissione della prova testimoniale alla valutazione di necessità da parte del giudice; il Collegio ha ritenuto non necessaria la testimonianza richiesta perché la documentazione istruttoria era ritenuta completa.
Legge n. 130/2022
art. 4, comma 1, lett. c) (novellamento di art.7 D.Lgs. n.546/1992)
Ha modificato i presupposti per l'ammissione della prova testimoniale; richiamata per giustificare il diniego alla prova scritta nel processo tributario.
Codice civile
Attribuisce fede privilegiata agli atti dei pubblici ufficiali per i fatti da loro compiuti o constatati; il PVC della Guardia di Finanza è stato valutato dal Collegio con il peso probatorio previsto da tale norma.
D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la liquidazione delle spese di giudizio: le spese seguono la soccombenza; il Collegio ha quindi condannato la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il Processo Verbale di Constatazione redatto da organi verificatori pubblici può assumere valore probatorio significativo: per i fatti direttamente constatati ha fede privilegiata; per le dichiarazioni rese fa fede fino a querela di falso salvo prova contraria.
- L'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; tali indizi combinati possono ribaltare la tutela se il contribuente non produce prova contraria convincente.
- Spetta al contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni oltre la mera regolarità formale delle scritture contabili: documenti come contratti, DDT/documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, contratti di locazione/sede, prova della logistica e della struttura dei fornitori sono elementi decisivi per la difesa.
- Comportamenti atipici del committente (es. pagamenti immediati e ripetuti non giustificati rispetto alla prassi commerciale) e anomalie del fornitore (assenza di struttura, mancata contabilizzazione/dichiarazione, prelievi in contanti contestuali agli accrediti) sono indici rilevanti di operazioni fittizie.
- La sola circostanza che l'acquirente non abbia ricavato un vantaggio economico o abbia venduto a prezzi di mercato non esclude la possibile consapevolezza della frode: la buona fede soggettiva va dimostrata con elementi concreti e non presunta.
- La richiesta e l'ammissione di prova testimoniale nel giudizio tributario sono rimessi al discrimine del giudice e possono essere negate se la documentazione è ritenuta esaustiva.
- L'acquiescenza o l'accettazione di atti tributari in precedenti periodi d'imposta ha rilevanza limitata e non costituisce confessione automatica né prova della regolarità per periodi diversi.
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