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Sentenza

Sentenza del 21/08/2023 n. 813 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso dei costi delle fideiussioni prestate per ottenere il rimborso accelerato dell'IVA (periodo d'imposta 2004-2014) per complessivi Euro 645.433,88 oltre interessi; l'Amministrazione aveva negato il rimborso ritenendo le garanzie non connesse ad attività di accertamento e sollevando anche questioni di decadenza/prescrizione.

La decisione

L'appello del contribuente è stato accolto. La Commissione ha riformato la decisione della CTP di Bologna e ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rimborsare i costi delle fideiussioni per le eccedenze IVA richieste (infrannuali e annuali) per il periodo 2004-2014, pari a Euro 645.433,88 oltre interessi dalla presentazione delle istanze al saldo. L'appello incidentale dell'Agenzia, basato su decadenza biennale e prescrizione decennale, è stato respinto; il termine biennale dell'art.21 D.lgs.546/1992 non si applica ai costi fideiussori e la prescrizione decennale non poteva essere sollevata in appello ex art.57 D.lgs.546/1992. Spese processuali compensate integralmente fra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 212/2000, art. 8, comma 4 (Statuto del contribuente)

    L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata

    Ha natura precettiva e riconosce un diritto soggettivo del contribuente al rimborso dei costi fideiussori richiesti per ottenere sospensione, rateizzazione o rimborso; interpretata in senso ampio per ricomprendere anche le fideiussioni prestate per il rimborso IVA accelerato e quelle antecedenti all'entrata in vigore della norma.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 30 e 38-bis

    Regolano il procedimento di rimborso IVA e l'eventuale richiesta di garanzia per rimborsi di importo rilevante (di norma superiori a €30.000); la fideiussione ha funzione di garanzia/indennizzo in relazione al rischio di inesigibilità del rimborso, ma il costo della stessa può essere rimborsato al contribuente quando il rimborso è dovuto.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Il termine di decadenza biennale previsto per la domanda di restituzione dei tributi non è applicabile alla richiesta di rimborso dei costi delle fideiussioni, perché la loro natura è indennitaria e qualitativamente diversa dall'obbligazione tributaria oggetto dell'art.19 del decreto.

  • D.lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2

    Impedisce alla parte resistente di proporre nuove eccezioni sostanziali in appello; la Commissione ha ritenuto inammissibile l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'Ufficio in appello quando non proposta in primo grado.

  • Codice Civile, art. 2946

    Termine di prescrizione decennale evocato dall'Amministrazione ma non potuto essere fatto valere in appello per violazione del divieto di nuove eccezioni processuali; inoltre la Corte ha distinto la natura indennitaria dei costi fideiussori rispetto all'obbligazione tributaria.

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (es. C-387/16, C-254/16, C-107/10)

    Richiamata per l'interpretazione del principio di neutralità IVA: gli Stati possono adottare misure per il rimborso ma non devono esporre il soggetto passivo a rischio finanziario; ciò giustifica un'interpretazione favorevole al rimborso dei costi fideiussori quando il rimborso IVA è dovuto.

Massime di principio

  • Se il contribuente è obbligato ad acquisire una fideiussione per ottenere l'erogazione accelerata di un rimborso IVA e poi risulta che il rimborso era dovuto, l'art.8 co.4 Statuto del contribuente riconosce il diritto al rimborso dei costi fideiussori.
  • Il termine di decadenza biennale previsto dall'art.21 D.lgs.546/1992 per le domande di restituzione dei tributi non si applica alle istanze di rimborso dei costi delle fideiussioni, poiché questi ultimi hanno natura indennitaria e non sono riconducibili all'art.19 del decreto.
  • L'Amministrazione non può sollevare in appello nuove eccezioni sostanziali (es. prescrizione decennale) non prospettate nel primo grado, per effetto dell'art.57 D.lgs.546/1992; eccezioni meramente difensive o rilevabili d'ufficio restano ammesse.
  • Le pronunce della Cassazione e gli orientamenti della Corte di Giustizia UE favoriscono un'interpretazione che preservi l'integrità patrimoniale del contribuente e non lo esponia a rischio finanziario quando il rimborso IVA è poi accertato dovuto.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare il nesso funzionale tra la fideiussione e l'ottenimento del rimborso e tempestivamente proporre l'azione giudiziaria; l'Amministrazione può contestare la sussistenza del credito ma non escludere automaticamente il rimborso dei costi fideiussori quando il rimborso è riconosciuto.

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