Sentenza del 21/08/2023 n. 690 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Aiuti di Stato - obbligo di motivazione assolto mediante rinvio ad un link.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di recupero di Aiuto di Stato relativo al periodo d'imposta 1999 (importo principale ? 240.399,54), con contestazioni: 1) difetto di motivazione e omessa allegazione degli atti richiamati nella parte relativa al calcolo degli interessi (l'atto rimandava ad un sito internet dell'UE www.europa.eu.int); 2) mancato scomputo delle imposte già assolte sui dividendi distribuiti (somma corrisposta al Comune di M e a S), con conseguente rischio di doppia imposizione; questioni processuali sulla presunta tardività del ricorso in riassunzione ai sensi dell'art.47-bis D.Lgs. 546/1992.
La decisione
Il Giudice del rinvio ha dichiarato inammissibile l'eccezione di tardività del ricorso in riassunzione. Sul merito ha ritenuto: a) infondata la censura relativa alla motivazione del calcolo degli interessi, poiché l'atto indicava il saggio applicato e sviluppava i calcoli aritmetici; il rinvio a un sito dell'Unione Europea per i tassi di riferimento è stato considerato sufficiente quando l'avviso esplicita metodo e conteggio; b) fondate le censure relative al recupero a tassazione dei dividendi: l'importo riscosso e già tassato in capo alla società S non poteva essere nuovamente recuperato nei confronti di M in forza del medesimo titolo, configurando una violazione del divieto di doppia imposizione. Di conseguenza la Commissione ha annullato l'ordinanza-ingiunzione limitatamente al recupero dei dividendi corrisposti al Comune di M e a S. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, Legge 27/7/2000 n. 212 (Statuto del contribuente)
La norma richiede adeguata motivazione degli atti impositivi. Il giudice ha ritenuto che la motivazione sia soddisfatta quando l'atto esplicita il metodo di calcolo e i conteggi aritmetici, potendo il rimando a un sito per parametri numerici integrativi essere ammesso se il contribuente è comunque messo nelle condizioni di verificare il calcolo.
art. 47-bis, D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
I termini processuali 'dimezzati' previsti dalla norma, secondo la Corte, vanno interpretati restrittivamente come riferiti principalmente al giudizio cautelare/di sospensione per le controversie sugli aiuti di Stato; non si applicano estensivamente al giudizio di riassunzione nel caso concreto, con conseguente rigetto dell'eccezione di tardività.
art. 163 T.U.I.R. (ex art. 123/127 D.P.R. 917/86)
Principio del divieto della doppia imposizione: non è ammissibile che la stessa somma sia sottoposta a imposizione fiscale nei confronti di soggetti diversi in forza dello stesso titolo. La Corte ha annullato la parte del recupero che comportava una duplicazione dell'imposizione già assolta dalla società S.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione di fatti rilevanti in giudizio è considerata come conferma/ammissibilità di quegli elementi; la Corte ha dato rilievo all'accertamento, ai sensi di art.115 c.p.c., che talune somme erano state già sottoposte a tassazione.
Massime di principio
- Il rinvio a fonti pubbliche online (es. sito UE) per parametri numerici può essere conforme ai requisiti di motivazione se l'atto amministrativo contiene comunque il metodo di calcolo e i conteggi aritmetici dettagliati; il mero rinvio senza spiegazioni non è sufficiente.
- In sede di giudizio di rinvio il giudice deve esaminare anche le censure formali riproposte dall'originario ricorrente: tali censure non si intendono automaticamente assorbite.
- Il divieto di doppia imposizione (art. 163 TUIR) impedisce il recupero fiscale su una medesima somma già tassata in capo ad altro soggetto quando la pretesa si fonda sullo stesso titolo; occorre verificare sempre chi ha già sopportato l'onere fiscale e in quale misura.
- Le norme che prevedono termini 'dimezzati' per le controversie sugli aiuti di Stato (art.47-bis) vanno interpretate restrittivamente e, di regola, non si estendono automaticamente a tutti i riti (ad es. riassunzione), salvo chiara previsione normativa.
- Quando vi è reciproca soccombenza e particolare complessità processuale, è frequente la compensazione delle spese tra le parti.
- Per contestare efficacemente un avviso di recupero è utile che il contribuente indichi espressamente le ragioni tecniche (es. dimostrazione che imposte sono già state pagate da altro soggetto) e produca elementi probatori che il giudice possa valutare ai fini del divieto di doppia imposizione.
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