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Sentenza

Sentenza del 21/08/2023 n. 2445 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n. TVH06A200628/2015 relativo a IVA, interessi e sanzioni per operazioni tra la ricorrente e la società portoghese Barry Towage SA: il ricorrente deduceva (i) nullità della notifica per irritualità; (ii) illegittimità dell'accertamento per mancato requisito di territorialità delle prestazioni rese a Barry Towage SA e, in subordine, chiedeva l'applicazione del regime di non imponibilità di cui all'art. 8-bis DPR 633/72 per specifiche voci (spese in nome e per conto, commissioni, management fees, ecc.); (iii) in subordine la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L'Ufficio contestava l'esterovestizione di Barry Towage SA: secondo l'Amministrazione la società era, di fatto, residente in Italia (sede effettiva) e le operazioni sarebbero pertanto imponibili in Italia.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello della società ricorrente e ha annullato l'atto impositivo. Motivazione principale: dalle risultanze processuali e dalla documentazione prodotta (contratti di ship management, organigrammi, pagamenti retributivi e svolgimento effettivo delle attività a Funchal, Madeira, oltre alle decisioni penali favorevoli passate in giudicato) è emerso che la Barry Towage SA svolgeva effettivamente la propria attività fuori dall'Italia e non si era configurata una 'esterovestizione' di puro artificio. Inoltre la sentenza penale di proscioglimento/assoluzione divenuta irrevocabile (Corte d'Appello di Lecce n. 34/2019) e la successiva Legge n.130/2022 attribuiscono efficacia vincolante nel processo tributario, rafforzando l'insussistenza delle censure fiscali. Sulla base di ciò le contestazioni connesse all'art. 8-bis DPR 633/72 sono ritenute infondate; in considerazione delle peculiarità del settore marittimo e dell'assoggettamento dei redditi delle società italiane coinvolte, è stata ritenuta assorbente la questione della non operatività dell'esterovestizione. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione alle società non aventi personalità giuridica... Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

    La Corte ha ritenuto che la notifica effettuata con deposito presso la casa comunale senza aver previamente tentato la notifica al rappresentante legale (artt. 138, 139, 141) fosse irrituale per violazione dell'art.145; tuttavia l'irregolarità è stata considerata sanata dalla partecipazione della società al procedimento (conoscenza della pretesa e esercizio del diritto di difesa).

  • art. 140 c.p.c.

    Riferimento alla procedura di notifica per affissione in casa comunale; la Corte ha evidenziato che, applicato l'art.145, l'uso dell'art.140 avrebbe dovuto essere residuale solo dopo i tentativi nei confronti del rappresentante.

  • artt. 138, 139, 141 c.p.c.

    Norme che dettano i tentativi di notifica in mani proprie, presso la residenza e presso il domiciliatario: la mancata indicazione di tali tentativi nella relata ha costituito motivo di invalidità formale della notifica, poi sanata dai fatti processuali.

  • art. 73, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato ... (criteri di collegamento: sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale).

    La norma individua i criteri per determinare la residenza fiscale di società; la Corte ha analizzato tali criteri tenendo conto della giurisprudenza UE e nazionale, concludendo che nel caso concreto non sussisteva il trasferimento effettivo della sede di direzione e gestione in Italia.

  • art. 8-bis DPR n. 633/1972

    La Corte ha ritenuto applicabili le previsioni di non imponibilità (o assimilazione alle cessioni all'esportazione) per le prestazioni inerenti all'attività marittima svolta all'estero e per servizi direttamente destinati a sopperire ai bisogni delle navi, valutando natura e destinatario delle prestazioni (spese in nome e per conto, commissioni, management fees).

  • Direttiva CE n. 112/2006, art. 148

    Riferimento alla disciplina comunitaria delle esenzioni per prestazioni connesse ai trasporti internazionali; la Corte ne ha valorizzato i principi ai fini della non imponibilità di alcune prestazioni.

  • Legge n. 130/2022

    Ha introdotto la regola secondo cui la sentenza penale definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto o non aver commesso il fatto fa stato nel giudizio tributario con riferimento ai fatti materiali accertati in sede penale: la Corte ha dato effetto vincolante alla sentenza penale favorevole passata in giudicato.

  • D.Lgs. n. 74/2000 (artt. 4 e 5) e procedimenti penali

    Le indagini penali citate avevano originato accertamenti; tuttavia l'esito penale favorevole ha inciso sul giudizio tributario a seguito delle modifiche normative.

  • Articoli 155-161 TUIR (regime della tonnage tax)

    Richiamati per evidenziare che, se Barry Towage avesse operato direttamente in Italia, avrebbe potuto accedere a regimi fiscali agevolati del settore marittimo (tonnage tax), indicando l'esistenza di valide ragioni economiche per la collocazione della struttura a Madeira.

Massime di principio

  • Irregolarità formali della notifica (es.: mancato tentativo di notifica al rappresentante legale) non determinano automaticamente l'annullamento dell'atto se il destinatario ha comunque avuto conoscenza della pretesa e ha esercitato il diritto di difesa (sanatoria per raggiungimento dello scopo).
  • L'accertamento dell'esterovestizione richiede un esame complessivo e analitico degli indizi: sede dell'amministrazione effettiva, luogo delle riunioni degli organi sociali, luogo di svolgimento dell'attività economica, personale, pagamenti e documentazione contrattuale; nel contesto UE non è sufficiente la mera scelta di una sede estera se esistono valide ragioni economiche e sostanza economica locale.
  • In ambito marittimo va considerata la specificità contrattuale (ship management, outsourcing di funzioni) e i regimi fiscali settoriali (es. tonnage tax); la presenza di attività operative e organizzative effettive all'estero e l'assoggettamento dei redditi localmente possono escludere l'esterovestizione.
  • Dal 2022 la sentenza penale definitiva di assoluzione per insussistenza del fatto vincola il giudizio tributario sui medesimi fatti materiali: un accertamento tributario fondato su elementi poi esclusi in sede penale può essere annullato alla luce del giudicato penale.
  • Nelle contestazioni riguardanti l'applicazione dell'art. 8-bis DPR 633/72 occorre valutare in concreto la natura delle prestazioni (se rese in nome e per conto del soggetto estero, se direttamente destinate ai bisogni delle imbarcazioni impegnate in navigazione internazionale), distinguendo tra spese documentate come in 'nome e per conto' e corrispettivi di gestione/commissione che possono essere imponibili.

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