Sentenza del 21/08/2023 n. 24878 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della decisione della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento (imposte dirette, IVA e sanzioni) per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e per aver escluso/riadattato la sanzione per omessa dichiarazione in ragione della comunicazione annuale IVA già presentata dalla società; l'Agenzia deduceva violazione di norme tributarie e processuali (tra cui art.12 L. n.212/2000, art.39 D.P.R. n.600/1973 e art.59 D.Lgs. n.546/1992) sostenendo che l'accertamento induttivo da omessa dichiarazione non fosse equiparabile alle verifiche soggette al contraddittorio e che l'annullamento dovesse essere limitato
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: la sentenza di merito era stata notificata via PEC il 30.09.2021 mentre il ricorso per cassazione è stato notificato via PEC il 02.03.2022, oltre il termine breve di 60 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., comma 2. La Corte non è quindi entrata nel merito delle questioni tributarie sollevate dalla ricorrente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio: Euro 18.000,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge. Nella decisione sono richiamati principi giurisprudenziali sulle regole di notifica via PEC e sugli oneri di produzione delle ricevute, relata e copie conformi per far decorrere il termine breve.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 12, comma 7
La CTR aveva ritenuto che il principio del contraddittorio endoprocedimentale trovi applicazione anche rispetto ad avvisi di accertamento derivanti da controlli 'a tavolino'; la Cassazione non si è pronunciata sul merito ma la norma è stata oggetto della discussione di merito
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
Norma richiamata dall'Agenzia nell'impugnazione per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo; la questione è rimasta inalterata per via dell'inammissibilità del ricorso
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 2
Richiamata dall'Agenzia in relazione ai presupposti procedurali di impugnazione e verifica; la Cassazione non ha esaminato il merito sostanziale
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5, comma 1
Norma sanzionatoria per omessa dichiarazione: la CTR aveva ritenuto non applicabile la sanzione quando i dati imponibili risultavano da altra comunicazione annuale IVA; anche questa valutazione non è stata confermata o smentita dalla Cassazione, che ha deciso per ragioni processuali
Codice di procedura civile, art. 325, comma 2
Fondamento della decisione di inammissibilità: il termine breve di 60 giorni per il ricorso in Cassazione decorre dalla notificazione della sentenza, che qui è stata comprovata come ricevuta il 30.09.2021, mentre il ricorso è stato depositato oltre il termine
Norme e principi relativi alla notifica via PEC (riferimenti giurisprudenziali e L. n.53/1994, D.L. n.179/2012)
La Corte richiama l'orientamento secondo cui la decorrenza del termine breve dalla notificazione via PEC richiede la produzione delle ricevute di consegna e accettazione, della relata di notificazione sottoscritta digitalmente e della copia conforme della sentenza (o, per documenti informatici, attestazione di conformità). Per documenti con firma digitale l'attestazione di conformità è sufficiente fintanto che non venga specificamente contestata
Massime di principio
- Prima di proporre avvisi di accertamento, anche in caso di controlli 'a tavolino', è prudente rispettare il contraddittorio endoprocedimentale; la mancata convocazione può esporre l'atto a rischi di annullamento in sede di merito
- Se più tributi (armonizzati e non) sono stati accertati con lo stesso atto e gli elementi fattuali sono unici, la nullità dell'atto per vizi procedurali relativi a una parte può estendersi anche agli altri tributi accertati
- Se gli imponibili risultano da altra documentazione ufficiale (es. comunicazione annuale IVA), è possibile contestare l'applicazione integrale delle sanzioni per omessa dichiarazione: la tempestiva partecipazione al contraddittorio può consentire una soluzione concordata o una riduzione delle sanzioni
- In sede di impugnazione in Cassazione è fondamentale rispettare strettamente i termini di notificazione (termine breve di 60 giorni) e produrre tutta la documentazione probatoria della notifica via PEC (ricevute, relata, copie conformi, attestazioni), pena l'inammissibilità per tardività
- Per le notifiche via PEC relative a sentenze e atti non nativamente informatici, occorre estrarre copia informatica e attestare la conformità; per documenti con firma digitale l'attestazione del difensore sul contenuto è sufficiente fino a contestazione specifica
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