Cassazione Penale, Ordinanza n. 32242/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva ratificato l'accordo intervenuto tra le parti sulla pena e applicato la pena concordata. Il ricorrente ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla determinazione della pena base, chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato proposto avverso una decisione resa nel procedimento di concordato in appello e che la pena era stata applicata nella misura richiesta dalle parti. Secondo la Corte, l'accordo sulla pena costituisce un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta recepito nella decisione giudiziale, non può essere unilateralmente modificato mediante ricorso per cassazione, salvo il caso di illegalità della pena concordata. Tale ipotesi non ricorreva nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza procedere a un esame nel merito della doglianza sulla pena base. Ha ritenuto preclusa la censura perché la pena era stata concordata dalle parti nel giudizio di appello e applicata conformemente all'accordo. Non risultando una pena illegale, non era consentito all'imputato contestare unilateralmente in sede di legittimità la misura della pena previamente accettata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi
Consente la dichiarazione senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti, compresi quelli avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento in appello
Disciplina il concordato sulla pena in appello; l'accordo raggiunto tra imputato e pubblico ministero, se recepito dal giudice, preclude successive contestazioni sui profili oggetto dell'accordo, salvo l'illegalità della pena.
È indicato quale rimedio esperibile contro la decisione di inammissibilità, a sostegno della compatibilità della procedura de plano con le garanzie processuali.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità non determinata da assenza di colpa, della sanzione pecuniaria.
art. 599, comma 4, c.p.p. (previgente)
patteggiamento della pena in appello
È richiamato quale antecedente storico dell'attuale concordato in appello e quale fondamento della regola secondo cui l'accordo sulla pena non è unilateralmente modificabile dopo il recepimento giudiziale.
È richiamato in relazione al patteggiamento in primo grado per confermare che la misura della pena concordata è censurabile in sede di legittimità soltanto quando la pena sia contra legem.
art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto il concordato in appello previsto dall'art. 599-bis c.p.p.
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto, a decorrere dal 3 agosto 2017, l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello previsto dall'art. 599-bis c.p.p., l'accordo tra imputato e pubblico ministero sulla misura della pena, una volta recepito nella sentenza e applicato conformemente alla richiesta, costituisce un negozio processuale non unilateralmente modificabile mediante ricorso per cassazione.
- L'imputato che concorda la pena in appello rinuncia alla riproposizione delle questioni oggetto dell'accordo e non può contestare in sede di legittimità la determinazione della pena concordata, salvo che deduca una specifica illegalità della pena.
- La censura sulla misura della pena concordata nel concordato in appello è inammissibile quando la pena sia stata applicata nella misura richiesta dalle parti e non risulti contra legem.
- È legittima la definizione de plano dell'inammissibilità del ricorso proposto contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., secondo l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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