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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36370/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal rinnovo, avvenuto dopo l’ammissione a concordato preventivo, di alcune fideiussioni bancarie prestate originariamente a garanzia di commesse riferite a società estere. La debitrice aveva in precedenza affittato a una newco un ramo d’azienda comprendente i rapporti contrattuali con una committente indiana; successivamente, nel corso del concordato, la banca aveva rinnovato le fideiussioni a garanzia di quelle commesse, su sollecitazione della committente e con autorizzazione del legale rappresentante della debitrice. Dopo l’escussione delle garanzie e il pagamento, la banca aveva chiesto l’ammissione del credito al passivo del successivo fallimento in prededuzione, ma il credito era stato ammesso solo in chirografo. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: (1) violazione dell’art. 167, comma 2, l.fall., sostenendo che le fideiussioni non erano state rilasciate dalla debitrice ma da un terzo e nell’interesse della procedura, in quanto funzionali alla continuità dell’attività; (2) violazione della medesima norma, perché il rinnovo delle garanzie sarebbe atto di ordinaria amministrazione, coerente con l’attività d’impresa e conservativo del patrimonio; (3) omesso esame di fatti decisivi sulla prededucibilità del credito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e assorbito il terzo. Ha affermato che il rinnovo delle fideiussioni, disposto dopo l’ammissione al concordato e riferito a obbligazioni sostanzialmente gravanti sull’affittuaria del ramo d’azienda, era idoneo a incidere negativamente sul patrimonio della debitrice in concordato e, pertanto, costituiva atto di straordinaria amministrazione soggetto a previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 167, comma 2, l.fall. In mancanza di tale autorizzazione, il credito della banca derivante dall’escussione delle fideiussioni non poteva essere ammesso in prededuzione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 2, l.fall.

    La previa autorizzazione è necessaria per gli atti di straordinaria amministrazione; la nozione va ricostruita in concreto in base all'idoneità dell'atto a incidere negativamente sul patrimonio del debitore e sull'interesse della massa dei creditori, non sulla utilità per l'imprenditore.

  • art. 167, comma 3, l.fall.

    La norma conferma che il tribunale può fissare un limite di valore al di sotto del quale non occorre autorizzazione, a riprova che il criterio è quello dell'impatto patrimoniale dell'atto.

  • art. 161, comma 7, l.fall.

    Sono prededucibili solo i crediti di terzi derivanti da atti legalmente compiuti dopo la domanda di concordato in bianco; se l'atto è di straordinaria amministrazione, la legalità presuppone la previa autorizzazione del tribunale.

  • art. 111 l.fall.

    La prededuzione richiede che il credito derivi da un atto compiuto legittimamente nel corso della procedura o comunque funzionale alla stessa secondo i presupposti normativi richiamati.

  • art. 173 l.fall.

    Richiamato quale antecedente documentale della successiva valutazione sulla posizione dell'affittuaria e sulla mancata sostituzione nelle fideiussioni, senza autonoma ratio decisoria.

  • art. 2558 c.c.

    Nel trasferimento o affitto d'azienda il cessionario subentra nei rapporti contrattuali, ma la struttura del rapporto di fideiussione, che intercorre tra garante e creditore, impedisce di trasporre automaticamente la garanzia al cessionario.

  • art. 2560, comma 2, c.c.

    Il cessionario dell'azienda può essere chiamato a rispondere verso il fideiussore che abbia pagato e si sia surrogato al creditore, ma tale profilo non esclude la necessità dell'autorizzazione per il rinnovo della garanzia in concordato.

  • artt. 1203 e 1949 c.c.

    Il fideiussore che paga si surroga nei diritti del creditore e può rivalersi secondo le regole della surrogazione legale e del regresso, ma ciò opera sul piano dei rapporti sostanziali successivi al pagamento.

  • art. 167 l.fall.

    Richiamato nel suo complesso per affermare che la valutazione tra ordinaria e straordinaria amministrazione deve essere svolta in funzione della tutela dei creditori e del patrimonio assoggettato alla procedura.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la qualificazione di un atto come di ordinaria o straordinaria amministrazione dipende dalla sua concreta idoneità a incidere sul patrimonio del debitore e sulla soddisfazione dei creditori, non dalla sua astratta riconducibilità alla normale gestione d'impresa.
  • Sono soggetti a previa autorizzazione del tribunale gli atti che, pur funzionali alla prosecuzione dell'attività, comportino l'assunzione di nuovi pesi o vincoli patrimoniali non compensati da utilità reali e prevalenti per la massa.
  • La prededuzione dei crediti dei terzi post-domanda di concordato richiede che essi derivino da atti legalmente compiuti; se l'atto è di straordinaria amministrazione, la mancanza di autorizzazione esclude la prededucibilità.
  • Nell'affitto d'azienda, il subentro nei rapporti contrattuali non si estende automaticamente alla struttura del rapporto fideiussorio, poiché il fideiussore garantisce il creditore e non il debitore in senso tecnico.
  • La valutazione della necessità di autorizzazione va compiuta caso per caso, considerando esclusivamente l'interesse della massa dei creditori e non l'interesse dell'imprenditore insolvente a mantenere la continuità operativa.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoFideiussioneInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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