Cassazione Penale, Sentenza n. 29075/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Giudice di Pace di Cremona che, a seguito della morte dell'imputato Mainardi intervenuta prima della decisione ma comunicata tardivamente, ha corretto il dispositivo della sentenza di condanna in pronuncia di "non doversi procedere" per morte del reo. La parte civile contestava l'applicazione della procedura di correzione dell'errore materiale e chiedeva che la Suprema Corte confermasse l'accertamento del fatto, la responsabilità penale dell'imputato e l'assenza di cause di giustificazione, al fine di ottenere la condanna penale e la conseguente condanna, in solido con la responsabile civile (Allianz Assicurazioni S.p.A.), al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio consolidato secondo cui la morte dell'imputato intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza determina l'inesistenza giuridica della sentenza stessa e la cessazione del rapporto processuale penale e del relativo rapporto processuale civile; la tardiva conoscenza della morte è qualificabile come errore di fatto paragonabile all'errore materiale e può essere sanata con la correzione del dispositivo (applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen.). In conseguenza dell'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende (ex art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Applicata estensivamente per ammettere la correzione dell'errore materiale quando la morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione ma resa nota tardivamente, rende giuridicamente inesistente la sentenza; consente dunque la modifica del dispositivo in "non doversi procedere".
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i termini entro i quali il ricorrente ha esposto il motivo in cassazione (limiti della motivazione), non incide sul principio di estinzione del processo per morte del reo.
Usato come base per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione per il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta prima del passaggio in giudicato determina l'estinzione del reato e l'inesistenza giuridica della sentenza: il giudice può e deve porre fine al procedimento con pronuncia di non doversi procedere.
- Se la morte dell'imputato è resa nota tardivamente, il giudice può correggere il dispositivo della sentenza con il procedimento di correzione degli errori materiali (art. 130 c.p.p. in interpretazione estensiva).
- La parte civile non può ottenere, in sede penale, la conferma di una condanna personale dell'imputato deceduto; per ottenere il risarcimento è necessario agire in sede civile contro il responsabile civile o l'assicurazione.
- È fondamentale comunicare tempestivamente al giudice la conoscenza della morte dell'imputato: la tardività può comportare inutili atti processuali, il rigetto dei rimedi e conseguenze economiche per la parte che agisce impropriamente.
- In assenza di una pronuncia penale definitiva atta a costituire titolo esecutivo per la responsabilità civile, il giudice civile valuta autonomamente la responsabilità e il danno; l'azione civile resta quindi la strada percorribile contro i responsabili civili o l'assicuratore.
- Nelle situazioni analoghe verificare esattamente il momento dell'intervenuta morte (prima o dopo la pronuncia, prima o dopo la definitività) perché la soluzione processuale e le conseguenze sul piano civile variano in funzione della temporalità.
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