Cassazione Penale, Ordinanza n. 12930/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La persona condannata ha chiesto al giudice dell'esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra due distinti titoli irrevocabili: una sentenza di applicazione della pena per furto aggravato in abitazione, e una successiva sentenza di condanna per maltrattamenti, furto in abitazione, lesioni aggravate e tentata estorsione, ritenendo che i fatti fossero espressione di una preventiva ideazione unitaria. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta dopo avere esaminato in modo approfondito i singoli fatti, la loro genesi e le modalità esecutive. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che fossero stati trascurati elementi sintomatici della continuazione e che la valutazione operata fosse errata; la difesa ha anche depositato memoria per contrastare l'eccezione di inammissibilità e ribadire la fondatezza dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva già svolto un'analisi approfondita e logica dei fatti, della loro genesi e delle modalità di commissione, sicché la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., disponendo inoltre l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003 per la diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È disposta l'annotazione/omissione dei dati identificativi del provvedimento in caso di diffusione, a tutela della riservatezza.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una valutazione concreta degli elementi fattuali relativi ai singoli reati, alla loro genesi e alle modalità esecutive, ma tale apprezzamento, se motivato in modo logico dal giudice dell'esecuzione, non è liberamente riesaminabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si sollecita in realtà una rivalutazione del merito già compiuta dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- La manifesta infondatezza del motivo comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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