Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 112/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione del Direttore Generale n. 33 pubblicata 15-07-2024 per 15 giorni sull’albo pretorio avente ad Oggetto: “DDD n. 169/2021. Esiti prove scritte per la procedura Concorsuale per il reclutamento di personale per le attività del Centro funzionale e della sala operativa del servizio protezione Civile” e del relativo allegato A1 contenente gli esiti delle prove scritte per la categoria C “amministrativo contabile” e “tecnico amministrativo”; della Determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 169 del 17.12.2021, avente ad oggetto “avvisi pubblici, per titoli ed esami, per l'assunzione di complessive n. 14 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria ced, profili professionali "amministrativo contabile" e "tecnico amministrativo", posizione economica "c1" e "d1", presso l'amministrazione regionale per le attività del centro funzionale di protezione civile, con riserva dei posti ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, provvedimenti”; del relativo allegato A alla D.D.D. 169 del 17.12.2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive n. 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo professionale amministrativo contabile, posizione economica C1”, presso l’Amministrazione regionale per le attività del Centro Funzionale di Protezione civile, con riserva dei posti ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; del relativo allegato B alla D.D.D. 169 del 17.12.2021 avente ad oggetto “Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di complessive n. 4 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in categoria C, profilo professionale tecnico amministrativo, posizione economica C1, presso l’Amministrazione regionale per le attività del Centro Funzionale di Protezione civile, con riserva dei posti ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”; della Determinazione dirigenziale n. 28/2023 con cui venivano nominate le Commissioni valutatrici e dei relativi verbali redatti dalle stesse nell’ambito della procedura de qua nonché delle relative prove d’esame redatte; ove ritenuto lesivo, della Determinazione del direttore del III Dipartimento n. 28 del 04.03.2022 avente ad oggetto “procedure concorsuali bandite dall'amministrazione Regionale con ddd n. 107/2019, ddd n. 169/2021, ddd n. 170/2021 e ddd n. 172/2021. Ricognizione dei posti destinati alla riserva obbligatoria di Cui al d.lgs. N. 66/2010 e ss.mm.ii.”; ove ritenute lesive, della D.D.D. n. 44 del 7 aprile 2022 con cui sono stati approvati gli elenchi dei candidati ammessi, ammessi con riserva, non ammessi e domande irricevibili relativamente alla categoria “C” per i profili professionali “amministrativo contabile” e “tecnico amministrativo” e la successiva riapprovazione avvenuta con D.D.D. 126 del 25.10.2022, nonché la D.D.D. 19 del 2.3.2023 e relativi allegati; di ogni ulteriore atto e provvedimento, anche dagli estremi sconosciuti, che dovesse ritenersi lesivo della posizione degli odierni ricorrenti; per quanto riguarda i motivi aggiunti del 17.03.2025: per l’annullamento (in aggiunta agli atti impugnati con il ricorso originario da intendersi qui integralmente ripetuti e trascritti), della Determinazione del Direttore Generale Regione Molise n. 22 del 29.01.2025, avente ad oggetto “determinazione del direttore del dipartimento terzo n. 169/2021. Approvazione graduatorie profili C amministrativo contabile, D amministrativo contabile e D tecnico amministrativo e, per quel che di interesse, dell’allegato alla determinazione contenente la graduatoria definitiva relativa al profilo Amministrativo Contabile di categoria C (C_AC) di cui alla procedura concorsuale per la categoria C amministrativo contabile per le attività del Centro funzionale della Protezione civile” (con riserva di posti ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017); di ogni altro ed ulteriore atto prodromico e/o successivo compresi tutti i verbali redatti dalla Commissione Esaminatrice lesivi della posizione dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202400335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura concorsuale regionale per il reclutamento di personale destinato alle attività del Centro funzionale e della sala operativa della Protezione civile, inclusi gli esiti delle prove scritte e la graduatoria definitiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale indetta dalla Regione Molise per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nei profili amministrativo-contabile e tecnico-amministrativo, tra cui il bando, gli esiti delle prove scritte, gli atti di ammissione dei candidati, la nomina delle commissioni, i verbali e le prove d'esame, nonché, con motivi aggiunti, la determinazione di approvazione delle graduatorie definitive. Dal testo dell'ordinanza non emergono il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti né le censure rivolte ai singoli atti.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha deciso il merito delle domande di annullamento. Ritenendo necessario acquisire elementi utili alla razionalizzazione dei ruoli e alla selezione dei giudizi da fissare per la trattazione, ha disposto che le parti costituite dichiarino se permanga l'interesse alla decisione di merito oppure se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il deposito delle dichiarazioni è stato fissato entro il 30 settembre 2026. Le spese non sono state disciplinate.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    Richiamato in relazione alla funzionalità del Tribunale e alla formazione dei ruoli con i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Fondamento del dovere di cooperazione processuale tra giudice e parti ai fini della verifica dell'effettiva persistenza dell'interesse alla decisione e della gestione ragionevole della durata del processo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella gestione dei ricorsi pendenti, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito e di segnalare eventuali ragioni di rinuncia, improcedibilità sopravvenuta o cessazione della materia del contendere, prima della fissazione o trattazione della causa.
  • Quando la parte dichiara la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere chiamata a indicare anche le connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altri processi amministrativi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire disfunzioni nella formazione dei ruoli.
  • Il dovere di cooperazione tra giudice amministrativo e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo può giustificare specifici incombenti interlocutori diretti a individuare i giudizi che richiedono un'effettiva trattazione del merito, senza anticipare la decisione sulle domande proposte.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.