Cassazione Civile, Ordinanza n. 05459/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società in liquidazione un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010, sulla base di una precedente sentenza della commissione tributaria regionale relativa a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007. La società aveva impugnato l'intimazione sostenendo che il presupposto impositivo non fosse divenuto definitivo, poiché pendeva ancora il giudizio di cassazione sulla sentenza che aveva confermato l'accertamento. Il giudice di appello aveva accolto tale tesi, ritenendo non intervenuta la definitività della decisione presupposta e quindi dell'accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 78/2010 e degli artt. 67-bis e 68 d.lgs. 546/1992, sostenendo che le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive e che, in presenza di riscossione frazionata, l'Ufficio poteva legittimamente procedere alla riscossione delle somme comunque dovute in base alla sentenza di secondo grado, senza attendere il giudicato e in assenza di sospensione cautelare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'atto impugnato era stato emesso correttamente in base al combinato disposto dell'art. 29 d.l. 78/2010 e dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, norma che disciplina la riscossione frazionata e consente la riscossione del residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. La pendenza del giudizio di cassazione contro la sentenza presupposta è stata considerata irrilevante ai fini della sospensione della riscossione, in mancanza di un provvedimento cautelare di sospensione ex art. 47 d.P.R. 546/1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione di legge processuale
art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122
è richiamato come base normativa dell'intimazione di pagamento e della riscossione collegata alla decisione tributaria presupposta
art. 67-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte richiama la provvisoria esecutività delle sentenze tributarie senza necessità di attendere il passaggio in giudicato
art. 68 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
stabilisce la riscossione frazionata e consente il pagamento del residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale
art. 47 d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546
la sospensione della riscossione richiede un provvedimento giurisdizionale reso a seguito di istanza cautelare
art. 19 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
viene richiamato per affermare che, in caso di ricorso alle commissioni tributarie, si applicano le disposizioni dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, divenute regola generale della riscossione frazionata
Massime di principio
- Nel processo tributario le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive prima del giudicato e possono fondare la riscossione delle somme dovute nei limiti previsti dalla disciplina della riscossione frazionata.
- La pendenza del giudizio di legittimità contro la sentenza presupposta non sospende di per sé la riscossione: occorre un provvedimento cautelare di sospensione specificamente ottenuto nel processo tributario.
- Quando l'Ufficio procede sulla base di una sentenza tributaria di secondo grado favorevole all'erario, la riscossione del residuo ammontare determinato in sentenza è legittima anche se la controversia sul merito dell'accertamento non è ancora definita in via definitiva.
- In tema di riscossione tributaria, il regime dell'art. 68 d.lgs. 546/1992 opera come regola generale della riscossione frazionata nella fase di pendenza del processo tributario, anche con riferimento alle sanzioni.
- La censura sulla mancata considerazione della provvisoria esecutività della sentenza tributaria integra un vizio di violazione di legge quando il giudice di merito pretenda indebitamente la definitività del titolo prima della riscossione.
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