Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05459/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una società in liquidazione un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 78/2010, convertito in l. 122/2010, sulla base di una precedente sentenza della commissione tributaria regionale relativa a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007. La società aveva impugnato l'intimazione sostenendo che il presupposto impositivo non fosse divenuto definitivo, poiché pendeva ancora il giudizio di cassazione sulla sentenza che aveva confermato l'accertamento. Il giudice di appello aveva accolto tale tesi, ritenendo non intervenuta la definitività della decisione presupposta e quindi dell'accertamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. 78/2010 e degli artt. 67-bis e 68 d.lgs. 546/1992, sostenendo che le sentenze tributarie sono provvisoriamente esecutive e che, in presenza di riscossione frazionata, l'Ufficio poteva legittimamente procedere alla riscossione delle somme comunque dovute in base alla sentenza di secondo grado, senza attendere il giudicato e in assenza di sospensione cautelare.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'atto impugnato era stato emesso correttamente in base al combinato disposto dell'art. 29 d.l. 78/2010 e dell'art. 68 d.lgs. 546/1992, norma che disciplina la riscossione frazionata e consente la riscossione del residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. La pendenza del giudizio di cassazione contro la sentenza presupposta è stata considerata irrilevante ai fini della sospensione della riscossione, in mancanza di un provvedimento cautelare di sospensione ex art. 47 d.P.R. 546/1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario le sentenze delle commissioni tributarie sono esecutive prima del giudicato e possono fondare la riscossione delle somme dovute nei limiti previsti dalla disciplina della riscossione frazionata.
  • La pendenza del giudizio di legittimità contro la sentenza presupposta non sospende di per sé la riscossione: occorre un provvedimento cautelare di sospensione specificamente ottenuto nel processo tributario.
  • Quando l'Ufficio procede sulla base di una sentenza tributaria di secondo grado favorevole all'erario, la riscossione del residuo ammontare determinato in sentenza è legittima anche se la controversia sul merito dell'accertamento non è ancora definita in via definitiva.
  • In tema di riscossione tributaria, il regime dell'art. 68 d.lgs. 546/1992 opera come regola generale della riscossione frazionata nella fase di pendenza del processo tributario, anche con riferimento alle sanzioni.
  • La censura sulla mancata considerazione della provvisoria esecutività della sentenza tributaria integra un vizio di violazione di legge quando il giudice di merito pretenda indebitamente la definitività del titolo prima della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.