Sentenza del 13/04/2018 n. 4441 - Comm. Trib. Prov. Catania
DEPOSITO DOCUMENTI - PERENTORIETA' DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 32 COMMA 1 D.LGS. 546/92
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la natura del termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 per il deposito di documenti nel processo tributario. La questione è se tale termine sia perentorio anche in assenza di un'esplicita sanzione normativa. La sentenza ritiene che la perentorietà derivi dalla funzione del termine: garantire il corretto esercizio del diritto di difesa, consentire alla controparte di esaminare tempestivamente la documentazione e assicurare un effettivo contraddittorio tra le parti e nei confronti del giudice.
La decisione
Il termine per il deposito dei documenti è qualificato come perentorio. Ne consegue che la documentazione depositata oltre il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 non deve essere acquisita o utilizzata ai fini della decisione, anche se la norma non prevede espressamente una sanzione per la tardività. La decisione si pone in linea con la giurisprudenza richiamata, tra cui Cassazione n. 138/2004, Cassazione n. 20523/2013, CTP Catania n. 7634/2017 e CTP Catania n. 4534/2018.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine previsto per il deposito di documenti nel processo tributario deve essere considerato perentorio, nonostante l'assenza di una sanzione espressa, perché è diretto a tutelare il diritto di difesa e il principio del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, un termine può essere considerato perentorio anche quando la legge non prevede espressamente una sanzione, se la sua funzione è garantire il contraddittorio e il diritto di difesa.
- I documenti depositati oltre il termine perentorio previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 possono essere dichiarati inutilizzabili o non valutabili dal giudice.
- La parte che intende utilizzare documenti a sostegno delle proprie difese deve rispettare rigorosamente i termini processuali, senza fare affidamento sulla possibilità di una sanatoria automatica della tardività.
- La valutazione della tardività deve essere collegata alla concreta esigenza di assicurare alla controparte un tempo adeguato per conoscere, contestare e replicare alla documentazione prodotta.
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