Sentenza del 13/04/2018 n. 1201 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IRPEF - Reddito d'impresa - Oneri deducibili - Notai - Contributi previdenziali - Contributi repertoriali notarili - Deducibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRPEF, dei contributi previdenziali obbligatori repertoriali versati dai notai. Il punto controverso è se tali contributi debbano essere dedotti dal reddito professionale netto, ai sensi dell'articolo 54 del TUIR, oppure dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR. È stato ritenuto decisivo il loro collegamento diretto con l'esercizio dell'attività notarile e con la produzione del reddito professionale.
La decisione
La deducibilità è stata riconosciuta in ogni caso dal reddito netto professionale. I contributi repertoriali sono oneri inerenti alla produzione del reddito ai sensi dell'articolo 54 del TUIR. Non impedisce tale deduzione il fatto che la legge li ponga direttamente a carico del professionista anziché del cliente, né la previsione dell'articolo 10 del TUIR, che opera in via residuale quando l'onere non sia già deducibile nella determinazione del singolo reddito.
Norme richiamate
Articolo 54 del TUIR
I contributi previdenziali obbligatori repertoriali dei notai sono deducibili dal reddito netto professionale in quanto inerenti la produzione del reddito.
La norma consente di dedurre dal reddito professionale gli oneri previdenziali obbligatori direttamente collegati all'attività esercitata. La deducibilità non è esclusa dal fatto che tali contributi siano posti direttamente a carico del professionista.
Articolo 10 del TUIR
Deducibilità dal reddito complessivo.
La deduzione dal reddito complessivo ha carattere residuale e si applica soltanto quando l'onere non sia già deducibile nella determinazione del reddito della specifica categoria.
Massime di principio
- I contributi previdenziali obbligatori direttamente connessi all'esercizio di un'attività professionale sono, in linea generale, deducibili nella determinazione del reddito professionale netto.
- Quando un onere è inerente alla produzione del reddito di una specifica attività, deve essere dedotto prioritariamente da quel reddito, anziché dal reddito complessivo.
- La previsione di deducibilità dal reddito complessivo opera normalmente in via residuale e non sostituisce una più specifica deduzione prevista per la determinazione del reddito professionale.
- Il fatto che il contributo sia posto dalla legge a carico del professionista non esclude, di per sé, la sua deducibilità: occorre verificare soprattutto l'obbligatorietà e il nesso funzionale con la produzione del reddito.
- La deduzione deve comunque riferirsi a contributi obbligatori e inerenti all'attività; contributi volontari o privi di un collegamento diretto con il reddito potrebbero essere soggetti a regole differenti.
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