Sentenza del 13/04/2018 n. 444 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accise - prodotti energetici - rimborso - consumatore finale - legittimazione - non sussiste - conseguenza - inammissibilità del ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la legittimazione del consumatore finale a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise sul gas naturale addebitate in fattura dal fornitore. La società sosteneva di avere diritto all'aliquota agevolata prevista per l'uso industriale e di avere quindi pagato accise superiori al dovuto. L'Agenzia eccepiva che il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra Erario e fornitore, il quale è il soggetto obbligato al versamento dell'accisa, mentre il consumatore finale subisce soltanto la traslazione economica dell'imposta mediante rivalsa. Pertanto, il consumatore non sarebbe legittimato a proporre l'istanza di rimborso prevista dall'art. 14 del testo unico delle accise.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane, riformando integralmente la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto della società al rimborso. Il ricorso introduttivo della D. X. S.r.l. è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esaminare nel merito l'effettiva spettanza dell'aliquota agevolata o la quantificazione dell'accisa. È stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
Norme richiamate
Art. 14 del D.lgs. n. 504/1995 - Testo unico delle accise
Il diritto al rimborso dell'accisa deve essere esercitato nell'ambito del rapporto tributario dal soggetto obbligato al pagamento.
Il rimborso dell'accisa spetta, in linea generale, al soggetto passivo che ha versato l'imposta all'Erario, non al consumatore finale al quale il costo è stato trasferito tramite rivalsa.
Art. 26 e Allegato 1 del D.lgs. n. 504/1995
Prevedono la disciplina dell'accisa sul gas naturale e le diverse aliquote applicabili in relazione alla destinazione del prodotto, compreso l'uso industriale.
Art. 2 del D.lgs. n. 546/1992
È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere i limiti della giurisdizione tributaria e l'assenza di un rapporto tributario diretto tra consumatore finale e Amministrazione finanziaria.
Art. 57 del D.lgs. n. 546/1992
La società lo ha invocato per contestare l'ammissibilità di alcune eccezioni ritenute nuove formulate dall'Agenzia in appello; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione.
Art. 5 del D.M. 12 dicembre 1996, n. 689
È stato richiamato dall'Agenzia in relazione alla competenza territoriale dell'ufficio doganale competente per l'istanza di rimborso; tale profilo non è risultato decisivo rispetto al difetto di legittimazione del consumatore.
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 20 ottobre 2011, causa C-94/10
Uno Stato membro può negare il rimborso diretto all'acquirente sul quale l'imposta è stata traslata, se l'acquirente può agire civilmente contro il soggetto passivo per ottenere la restituzione dell'indebito e tale azione non è impossibile o eccessivamente difficile.
Sentenza della Corte di cassazione n. 9567 del 19 aprile 2013
Ha distinto il soggetto obbligato d'imposta dal consumatore inciso economicamente, escludendo che nel sistema delle accise si configuri una sostituzione d'imposta. Il fornitore è l'unico soggetto passivo nei confronti dell'Erario e il consumatore finale resta estraneo al rapporto tributario.
Massime di principio
- Quando un'imposta indiretta viene addebitata al consumatore nel prezzo o in fattura, la traslazione economica non attribuisce automaticamente al consumatore la qualità di soggetto passivo o la legittimazione a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione.
- Per il rimborso di un'accisa deve normalmente agire il soggetto obbligato che ha versato l'imposta all'Erario, ossia il produttore o fornitore individuato dalla normativa di settore.
- Il consumatore finale deve in genere rivolgersi civilmente al fornitore per ottenere la restituzione dell'importo indebitamente addebitato; il rapporto tra consumatore e fornitore è distinto dal rapporto tributario tra fornitore e Amministrazione.
- Qualora il fornitore sia condannato con sentenza passata in giudicato a restituire al consumatore l'imposta indebitamente traslata, il soggetto obbligato può successivamente chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'accisa, rispettando i termini e le procedure di legge.
- La dimostrazione dell'uso agevolato del prodotto o dell'errata aliquota non è sufficiente, da sola, a superare il difetto di legittimazione del consumatore: prima deve essere individuato il soggetto titolare del rapporto tributario e dell'azione di rimborso.
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