Sentenza del 13/04/2018 n. 1626 - Comm. Trib. Prov. Milano
Processo tributario - Estratto di ruolo - Impugnazione - Ammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di procedere alla riscossione sulla base di una cartella di pagamento della quale non risultava provata la regolare notifica. L'Agente della riscossione non aveva prodotto, oppure aveva prodotto tardivamente, la prova dell'avvenuta notificazione della cartella. Il contribuente sosteneva quindi di poter impugnare direttamente l'estratto di ruolo, dopo averne avuto conoscenza attraverso l'accesso agli atti.
La decisione
Il ricorso avverso l'estratto di ruolo è stato ritenuto ammissibile. La mancata o tardiva produzione della prova della notifica della cartella consente al contribuente di contestare la validità della notifica e dell'atto presupposto. La parte finale dell'articolo 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992 non impedisce tale impugnazione anticipata: in una lettura costituzionalmente orientata, la possibilità di impugnare l'atto precedente insieme a quello successivo notificato non è l'unico strumento per far valere l'invalidità della notifica, quando il contribuente abbia comunque acquisito legittima conoscenza dell'atto.
Norme richiamate
Articolo 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992
La disposizione riguarda l'impugnabilità degli atti precedenti non notificati unitamente all'atto successivo notificato.
La norma deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato: non esclude che il contribuente possa impugnare l'atto precedente non regolarmente notificato anche prima della notifica di un atto successivo, quando ne abbia avuto legittima conoscenza tramite accesso agli atti.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo può essere impugnato quando il contribuente ne abbia acquisito conoscenza legittima e contesti l'omessa o irregolare notifica della cartella sottostante.
- Se l'Agente della riscossione non dimostra tempestivamente la notifica della cartella, il contribuente può contestare la validità della pretesa senza dover necessariamente attendere un successivo atto esecutivo o cautelare.
- La regola secondo cui gli atti precedenti possono essere contestati insieme all'atto successivo non notificato non deve essere intesa come l'unica tutela disponibile per il contribuente.
- L'accesso agli uffici dell'Agente della riscossione e la consultazione della posizione possono costituire il momento in cui il contribuente acquisisce conoscenza dell'estratto di ruolo, purché tale conoscenza sia documentabile.
- In casi analoghi è essenziale verificare la data di accesso, il contenuto dell'estratto di ruolo e la documentazione relativa alla notifica della cartella, inclusi relata, ricevute e avvisi di ricevimento.
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