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Sentenza

Sentenza del 13/04/2018 n. 1628 - Comm. Trib. Prov. Milano

Riscossione - Notifica Cartella - Deposito nella Casa comunale - Ulteriore raccomandata - Basta la sola spedizione e non anche il ricevimento - Incompleta compilazione avviso di ricevimento - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente deduceva l'invalidità della notifica della cartella, eseguita mediante deposito presso la Casa comunale dopo l'assenza del destinatario e delle persone abilitate a ricevere l'atto ai sensi dell'art. 139 c.p.c. Contestava, in particolare, che l'ulteriore raccomandata informativa non fosse stata ricevuta e che la relativa cartolina di ricevimento fosse stata compilata in modo incompleto.

La decisione

La notifica è stata ritenuta valida. In applicazione degli artt. 60 del d.P.R. 600/1973 e 26 del d.P.R. 602/1973, il deposito presso la Casa comunale deve essere accompagnato dalla spedizione di un'ulteriore raccomandata informativa. La notificazione si perfeziona con la spedizione della raccomandata, senza necessità che essa sia effettivamente ricevuta o ritirata dal destinatario. Anche la compilazione incompleta dell'avviso di ricevimento non impedisce il perfezionamento della notifica quando il mancato recapito dipende dal mancato ritiro da parte del destinatario.

Norme richiamate

  • Art. 60 d.P.R. 600/1973

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e consente, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario e delle persone abilitate, il deposito dell'atto presso la Casa comunale con successiva comunicazione mediante raccomandata.

  • Art. 26 d.P.R. 602/1973

    Richiama le modalità di notificazione previste dall'art. 60 d.P.R. 600/1973 per la notificazione delle cartelle di pagamento.

  • Art. 139 c.p.c.

    Individua le persone alle quali l'atto può essere consegnato in luogo del destinatario. Se tali soggetti sono assenti, può procedersi al deposito dell'atto presso la Casa comunale secondo la procedura prevista.

Massime di principio

  • Quando la notifica di una cartella non può essere eseguita per l'assenza del destinatario e delle persone abilitate, il deposito presso la Casa comunale può essere valido se è stata spedita la successiva raccomandata informativa.
  • Per il perfezionamento della notifica è sufficiente la spedizione della raccomandata informativa; non è necessario dimostrare che il destinatario l'abbia ricevuta o materialmente ritirata.
  • Il mancato ritiro della raccomandata da parte del destinatario non rende automaticamente invalida la notificazione, poiché non può essere utilizzato per impedire il perfezionamento della procedura.
  • L'incompleta compilazione dell'avviso di ricevimento non determina necessariamente l'invalidità della notifica, se dagli atti risulta che il mancato recapito o ritiro è dipeso dal destinatario e non da un vizio essenziale della procedura.
  • La validità concreta della notifica dipende comunque dalla prova del corretto deposito, della spedizione della raccomandata informativa e dell'assenza delle persone abilitate alla ricezione.

Testo integrale

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