Sentenza del 13/04/2018 n. 411 - Comm. Trib. Prov. Genova
Liti da riscossione - cartella di pagamento - notifica tramite PEC con sistema ".pdf" - nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato ritenuto che, pur essendo la PEC uno strumento astrattamente idoneo alla notifica della cartella di pagamento, il documento allegato in formato PDF non garantisse le caratteristiche necessarie di autenticità, integrità e riferibilità proprie del formato firmato digitalmente ".p7m". Di conseguenza, la notifica è stata considerata invalida e la cartella impugnata è stata annullata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della notifica della cartella, sostenendo che il documento era stato trasmesso come file con estensione ".pdf" anziché ".p7m". Secondo la contestazione, il semplice formato PDF non avrebbe garantito, in assenza di firma digitale incorporata, l’immodificabilità e l’integrità del documento, né l’identificazione dell’autore e la provenienza dell’atto.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti tramite posta elettronica certificata e della firma digitale
La PEC può essere utilizzata per notificare una cartella di pagamento, ma il documento trasmesso deve conservare adeguate garanzie di autenticità, integrità, immodificabilità, identificabilità dell’autore e provenienza. Nel caso esaminato, tali garanzie sono state ritenute assicurate dal formato .p7m e non dal semplice .pdf.
Massime di principio
- La validità astratta della notifica tramite PEC non comporta automaticamente la validità concreta della notifica: occorre verificare anche il formato e le caratteristiche del documento allegato.
- Quando un atto notificato via PEC è prodotto come semplice PDF privo di firma digitale idonea, può essere contestata la sua autenticità, integrità e riferibilità all’amministrazione notificante.
- Il formato .p7m è stato ritenuto idoneo a dimostrare l’apposizione della firma digitale e a garantire che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare il messaggio PEC originale, le ricevute di accettazione e consegna e il file allegato, verificando estensione, firma digitale e certificato del firmatario.
- La decisione riguarda la specifica modalità di trasmissione esaminata e non implica necessariamente che ogni notifica via PDF sia sempre invalida: l’esito può dipendere dalla disciplina applicabile, dalla presenza di altri elementi di autenticazione e dall’orientamento del giudice.
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