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Sentenza

Sentenza del 13/04/2018 n. 448 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Processo tributario - impugnazioni - legittimazione attiva - società di capitali dichiarata fallita e cancellata dal registro delle imprese - ex socio - legittimazione - non sussiste - conseguenza - inammissibilità dell'appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appello riguardava un avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. G.O.S. per l'omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai redditi, all'IVA e all'IRAP per l'anno 2007, con rideterminazione del reddito d'impresa. L'ex socio contestava, tra l'altro, la motivazione e la sottoscrizione dell'avviso, l'assenza di contraddittorio endoprocedimentale, la determinazione del debito IVA, la legittimità dell'accertamento e la sentenza di primo grado. L'Ufficio ha eccepito preliminarmente che C.G. non fosse legittimato a impugnare la sentenza in nome della società, poiché questa era stata dichiarata fallita e successivamente cancellata dal Registro delle imprese.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di legittimazione processuale dell'ex socio. Ha affermato che il fallimento comporta, per le controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura, la perdita della capacità processuale del fallito, spettando tale legittimazione al curatore. Una legittimazione suppletiva del fallito può configurarsi solo eccezionalmente, in caso di inerzia degli organi fallimentari e per la tutela di diritti strettamente personali. In ogni caso, anche ammettendo la prosecuzione dell'iniziativa processuale della società, essa avrebbe potuto spettare all'ex liquidatore e non all'ex socio. La Commissione non ha esaminato nel merito le contestazioni sull'avviso di accertamento e ha compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, comma 2, 35 e 36

    Disciplina il processo tributario e i requisiti delle decisioni e delle impugnazioni; nel caso concreto è stata dedotta la violazione di tali norme, ma l'appello è stato definito preliminarmente per difetto di legittimazione.

  • Legge n. 212/2000, artt. 7 e 10

    Sono state richiamate per contestare la motivazione dell'accertamento, gli obblighi di informazione e il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede; tali questioni non sono state esaminate nel merito per l'inammissibilità dell'appello.

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    È stata invocata in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, ma la Commissione non ha valutato la censura sostanziale.

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 38 e 41

    Riguardano i poteri e le modalità di accertamento delle imposte sui redditi; sono state richiamate per contestare la ricostruzione del reddito e l'accertamento effettuato dall'Ufficio.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 55 e 38

    Sono state richiamate con riferimento all'accertamento dell'IVA e alla determinazione della relativa pretesa tributaria; le contestazioni non sono state esaminate perché l'appello è stato dichiarato inammissibile.

  • D.Lgs. n. 446/1997, art. 25

    È stato richiamato in relazione agli obblighi e all'accertamento dell'IRAP, senza tuttavia una decisione sul merito.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2727

    Sono stati invocati per contestare l'onere della prova e l'uso delle presunzioni nella ricostruzione fiscale; la Commissione non ha esaminato tali doglianze.

  • Codice di procedura civile, artt. 12 e 360, nn. 3 e 5

    Sono stati richiamati dall'appellante per dedurre violazioni di legge e vizi della sentenza, ma non hanno condotto a un esame del merito poiché l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile.

Massime di principio

  • Quando una società è dichiarata fallita, la legittimazione processuale nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento spetta normalmente al curatore, non al socio o agli amministratori precedenti.
  • La cancellazione della società dal Registro delle imprese, intervenuta prima dell'impugnazione, rende particolarmente rigorosa la verifica di chi abbia il potere di rappresentarla in giudizio.
  • L'ex socio non può proporre autonomamente appello in nome della società solo perché potrebbe subire conseguenze economiche indirette dalla controversia.
  • Un'eventuale iniziativa processuale del fallito può essere ammessa solo in circostanze eccezionali, soprattutto per diritti strettamente personali e in presenza di inerzia degli organi della procedura; tale eccezione non attribuisce automaticamente poteri processuali all'ex socio.
  • Prima di esaminare le contestazioni relative alla legittimità dell'accertamento tributario, il giudice verifica d'ufficio o su eccezione la capacità e la legittimazione di chi ha proposto il ricorso o l'appello.
  • In situazioni analoghe, l'impugnazione dovrebbe essere proposta dal curatore fallimentare o, ove ancora rilevante e nei limiti consentiti, dal soggetto che abbia una specifica rappresentanza processuale della società, non dal semplice ex socio.

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