Sentenza del 06/10/2015 n. 7822 - Comm. Trib. Prov. Milano
I.V.A. - COASSICURAZIONE - Assicurazione delegataria - Imposta - Assoggettabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa prestazione resa dalla compagnia delegataria è stata considerata autonoma rispetto all'attività assicurativa e non coperta dall'esenzione IVA prevista per le operazioni di assicurazione. I relativi corrispettivi devono pertanto essere assoggettati a IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettabilità a IVA dei corrispettivi percepiti dalla compagnia delegataria per l'attività svolta in forza della cosiddetta clausola di delega inserita nel contratto di coassicurazione. La compagnia sosteneva, in sostanza, che tali compensi rientrassero nell'esenzione prevista per le operazioni assicurative. La clausola, tuttavia, affidava alla delegataria soltanto la gestione di una fase del rapporto assicurativo, senza trasferimento o assunzione di alcun rischio. Essa è stata quindi qualificata come mandato con rappresentanza e non come attività assicurativa in senso stretto.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972
operazioni di assicurazione, riassicurazione e di rendita vitalizia
L'esenzione IVA riguarda le attività assicurative in senso proprio, caratterizzate dall'assunzione o gestione del rischio assicurato, e non si estende automaticamente alle prestazioni autonome di gestione o rappresentanza svolte dalla compagnia delegataria.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione collegata a un contratto assicurativo è esente da IVA, occorre verificare la sua natura sostanziale e non soltanto il fatto che sia inserita in un rapporto assicurativo.
- La clausola di delega nella coassicurazione, quando attribuisce a una compagnia compiti gestionali senza assunzione di rischio, tende a essere qualificata come mandato con rappresentanza.
- I compensi per attività amministrative, gestionali o di rappresentanza autonome rispetto alla copertura assicurativa sono ordinariamente imponibili IVA.
- L'esenzione non si applica se la prestazione non costituisce un elemento tipico e indispensabile dell'attività assicurativa, ma un servizio separato reso a favore delle altre compagnie.
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