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Sentenza

Sentenza del 06/10/2015 n. 655 - Corte di Giustizia CEE

Direttiva 89/665/CEE - Appalti pubblici - Normativa nazionale - Tassazione per l'accesso alla giustizia amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici - Contributo unificato. Direttiva 89/665/CEE - Diritto a un ricorso effettivo - Tassazione dissuasiva - Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi - Principi di effettività e di equivalenza - Svincolo vincolo di assolvimento da tributi giudiziari cumulativi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava la proroga dell'affidamento dei servizi infermieristici e la successiva gara, nonché l'obbligo di versare un contributo unificato maggiorato e ulteriori contributi per i motivi aggiunti. Sosteneva che tali oneri, particolarmente elevati rispetto al processo amministrativo ordinario e a quello civile, fossero dissuasivi e violassero la direttiva 89/665/CEE, il diritto a un ricorso effettivo e i principi di equivalenza ed effettività.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la direttiva 89/665/CEE e i principi di equivalenza ed effettività non impediscono, in linea generale, l'imposizione di contributi giudiziari per ricorsi in materia di appalti pubblici, anche se più elevati rispetto ad altre materie, purché non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'accesso alla giustizia. È inoltre ammesso il pagamento di contributi multipli per ricorsi distinti o motivi aggiunti che amplino considerevolmente l'oggetto della controversia. Tuttavia, se i ricorsi o i motivi aggiunti non hanno oggetto realmente distinto o non comportano un ampliamento significativo della controversia, il giudice nazionale deve esonerare la parte dal pagamento cumulativo. La controversia è stata quindi rimessa al giudice nazionale per l'applicazione di tali criteri.

Norme richiamate

  • Articolo 1 della direttiva 89/665/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE

    Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile.

    La norma impone agli Stati membri di garantire ricorsi accessibili, effettivi e rapidi in materia di appalti pubblici, ma lascia loro un margine di autonomia nella disciplina delle modalità procedurali e dei tributi giudiziari.

  • Principio di equivalenza

    Le modalità processuali applicabili alla tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione non possono essere meno favorevoli di quelle previste per ricorsi analoghi fondati sul diritto nazionale. Il principio non impone che il contenzioso amministrativo abbia costi identici a quello civile o ad altri settori.

  • Principio di effettività

    Le regole processuali, compresi i tributi giudiziari, non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione. Un contributo pari, nel caso esaminato, a non oltre il 2% del valore dell'appalto non è stato ritenuto di per sé dissuasivo.

  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

    Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva orienta l'interpretazione della direttiva 89/665 e impone di verificare concretamente che gli oneri economici non impediscano l'accesso al giudice.

  • Articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002

    Disciplina il contributo unificato. In materia di appalti pubblici prevede importi fissi rapportati al valore dell'appalto, maggiorati per i relativi procedimenti, e un ulteriore contributo in caso di impugnazione respinta, inammissibile o improcedibile.

Massime di principio

  • Uno Stato membro può imporre contributi giudiziari anche elevati per ricorsi in materia di appalti pubblici, se applicati in modo non discriminatorio e se proporzionati, in concreto, al valore della controversia e alla capacità di rendere effettivo il ricorso.
  • Il fatto che il contributo sia più alto rispetto ad altre forme di contenzioso non dimostra automaticamente una violazione del diritto dell'Unione: occorre confrontare ricorsi analoghi e verificare l'effettiva incidenza sull'accesso alla giustizia.
  • Il cumulo dei contributi è legittimo quando ogni ricorso o motivo aggiunto introduce una questione realmente distinta o amplia considerevolmente l'oggetto della causa.
  • Se gli atti successivi si limitano a sviluppare o integrare la controversia già pendente senza ampliarla in modo significativo, il giudice deve escludere il pagamento di contributi cumulativi.
  • In situazioni analoghe è essenziale contestare specificamente il cumulo davanti al giudice nazionale, dimostrando l'identità sostanziale dell'oggetto dei ricorsi o l'assenza di un ampliamento significativo.

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