Sentenza del 06/10/2015 n. 685 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Imposte sui redditi - Sentenza della Corte Cost. n. 228/2014 - Parziale illegittimità dell'art. 32 comma 1 n. 2) del d.P.R. 600/1973 - Conseguenze - Esclusione della imputazione a compensi dei lavoratori autonomi delle sole operazioni passive di prelievo dai conti bancari - Permanente vigenza della presunzione legale di imputazione a compensi delle operazioni di versamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. Si discute se la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle parole "o compensi" abbia eliminato integralmente, per i lavoratori autonomi, la presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari oppure soltanto quella relativa ai prelievi non giustificati. Il principio affermato è che la presunzione non opera più per imputare a compensi i prelievi bancari ingiustificati, mentre continua a operare per i versamenti non giustificati.
La decisione
La pronuncia chiarisce che il dispositivo della Corte costituzionale deve essere letto insieme alla motivazione. La sentenza n. 228/2014 ha escluso soltanto la presunzione di maggior reddito fondata sui prelievi effettuati dai lavoratori autonomi, non anche quella relativa ai versamenti. Pertanto, le somme versate sui conti bancari possono ancora essere imputate a compensi, salvo che il contribuente fornisca una prova analitica e specifica della loro irrilevanza reddituale. Il testo non indica l'esito processuale concreto di un ricorso specifico, ma enuncia il principio interpretativo favorevole alla permanenza della presunzione sui versamenti.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n. 600/1973
La parziale illegittimità costituzionale ha eliminato la presunzione relativa ai prelievi bancari ingiustificati dei lavoratori autonomi, ma non quella relativa ai versamenti bancari non giustificati, che possono continuare a essere imputati a compensi.
Sentenza Corte costituzionale n. 228/2014
sui prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo
La pronuncia non ha escluso in toto gli accertamenti bancari nei confronti dei lavoratori autonomi, ma ha dichiarato illegittima la presunzione di maggior reddito limitatamente ai prelievi non giustificati.
Sentenza Corte di cassazione, Sez. 5, n. 9721/2015
Conferma che, dopo la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale, resta valida la presunzione legale relativa alle operazioni attive di versamento effettuate sui conti bancari dei lavoratori autonomi.
Massime di principio
- Quando una pronuncia costituzionale modifica solo una parte di una norma, il suo ambito va ricostruito leggendo congiuntamente dispositivo e motivazione: non si deve presumere l'eliminazione dell'intera disciplina.
- Per i lavoratori autonomi, i prelievi bancari non giustificati non possono più essere automaticamente considerati compensi imponibili sulla base della presunzione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.
- I versamenti bancari non giustificati restano invece potenzialmente imputabili a compensi imponibili, salvo prova contraria specifica, analitica e documentata da parte del contribuente.
- In caso di verifica fiscale, è essenziale conservare documentazione idonea a dimostrare la natura non reddituale dei versamenti, come trasferimenti tra conti, finanziamenti, restituzioni, apporti personali o somme già tassate.
- La sentenza non esclude ogni accertamento bancario nei confronti dei lavoratori autonomi: esclude soltanto l'automatismo presuntivo riferito ai prelievi.
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