Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/10/2015 n. 196 - Comm. Trib. Prov. Rimini

SOCIETA' DI CAPITALI - Cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione dell'ente - Avviso di accertamento notificato a società già cancellata per tributi sorti in epoca anteriore - Nullità - Responsabilità degli ex soci - Nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la validità di un avviso di accertamento notificato alla società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, per tributi sorti anteriormente all’estinzione. I soci contestavano inoltre l’accertamento della loro responsabilità personale, sostenendo che la società non esisteva più e che la loro eventuale responsabilità poteva sussistere soltanto nei limiti delle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso dei soci. La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione ai sensi dell’art. 2495 c.c.; pertanto, l’avviso di accertamento successivamente notificato alla società è nullo. Anche l’atto rivolto ai soci per il recupero delle imposte non può fondarsi automaticamente sulla mera qualità di soci: essi possono rispondere esclusivamente entro il limite delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. L’accertamento di responsabilità è stato quindi ritenuto illegittimo.

Norme richiamate

  • Art. 2495 del codice civile

    La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione.

    La cancellazione produce l’estinzione della società, con la conseguenza che gli atti impositivi notificati successivamente direttamente alla società estinta sono nulli. Gli eventuali rapporti residui possono essere fatti valere nei confronti dei soci, ma nei limiti previsti dalla norma.

  • Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta non è illimitata né automatica; deve essere accertata secondo i presupposti di legge e resta collegata alle somme effettivamente riscosse dai soci in sede di liquidazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 22 febbraio 2010, n. 4062

    La pronuncia afferma che la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società e che i soci possono essere destinatari delle pretese creditorie soltanto entro il limite di quanto riscosso sulla base del bilancio finale di liquidazione.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento notificato direttamente a una società dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese è, in linea generale, nullo perché rivolto a un soggetto ormai estinto.
  • Per i debiti tributari della società estinta, l’Amministrazione deve rivolgere la pretesa ai soggetti eventualmente responsabili secondo la legge, senza confondere la responsabilità della società con quella personale dei soci.
  • La responsabilità degli ex soci è normalmente limitata alle somme da essi effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; la semplice qualità di socio non basta a fondare una responsabilità illimitata.
  • L’Amministrazione deve dimostrare i presupposti della responsabilità del socio e l’eventuale importo ricevuto in sede di liquidazione; in mancanza, l’atto può essere contestato.
  • La cancellazione della società non impedisce in assoluto il recupero dei tributi, ma impone di identificare correttamente i destinatari della pretesa e di rispettare i limiti quantitativi previsti dalla legge.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.