Sentenza del 06/10/2015 n. 660 - Corte di Giustizia CEE
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Tutela degli interessi finanziari UE - Articoli 1, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, primo comma - Recupero di una restituzione all'esportazione - Prescrizione - Dies a quo - Omissione dell'operatore economico. Manifestazione del pregiudizio - Dies a quo - Infrazione continuata - Infrazione puntuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava il recupero di restituzioni all'esportazione, sostenendo che il diritto dell'amministrazione fosse prescritto. In particolare, riteneva che il termine quadriennale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 decorresse dalla presentazione, il 10 agosto 1993, della documentazione doganale poi risultata irregolare, e non dal successivo svincolo delle cauzioni o dalla concessione definitiva della restituzione. La questione riguardava quindi l'individuazione del dies a quo della prescrizione e del momento in cui si verifica il pregiudizio al bilancio dell'Unione.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'irregolarità richiede sia un'azione o omissione dell'operatore costitutiva di una violazione del diritto dell'Unione, sia un pregiudizio, effettivo o potenziale, al bilancio dell'Unione. Quando il pregiudizio si verifica dopo la condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dall'ultimo dei due eventi, ossia dal momento in cui si sono verificati entrambi. Nel caso delle restituzioni all'esportazione, il pregiudizio nasce con l'adozione della decisione di concessione definitiva della restituzione, non con il mero pagamento anticipato. La Corte ha risolto le questioni pregiudiziali senza decidere direttamente la controversia nazionale; spetta al giudice tedesco applicare tali principi e pronunciarsi sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 1, paragrafo 2
Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti.
L'irregolarità presuppone una condotta dell'operatore e un pregiudizio effettivo o potenziale al bilancio dell'Unione. Nel caso esaminato, il pregiudizio effettivo si verifica quando viene adottata la decisione di concedere definitivamente la restituzione all'esportazione.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 1, primo comma
Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità.
Il termine quadriennale decorre dal momento in cui si sono verificati entrambi gli elementi dell'irregolarità: la condotta violativa e il pregiudizio al bilancio dell'Unione. Non decorre dalla scoperta dell'irregolarità da parte dell'amministrazione.
Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 3, paragrafo 1, secondo comma
Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità.
La regola speciale vale per condotte permanenti o ripetute. La Corte, nel caso concreto, ha applicato invece la disciplina dell'irregolarità puntuale, individuando il dies a quo nel momento in cui condotta e pregiudizio risultano entrambi verificati.
Regolamento (CEE) n. 565/80, articoli 5, paragrafo 1, e 6
Prima dell'esportazione può essere pagato un importo pari alla restituzione; il regime è subordinato a una cauzione che garantisca il rimborso.
Il pagamento anticipato non determina ancora, di per sé, il pregiudizio definitivo se la restituzione non è stata ancora concessa in via definitiva. Il pregiudizio sorge con la decisione definitiva di concedere il vantaggio, collegata allo svincolo della cauzione.
Regolamento (CEE) n. 3665/87, articoli 17 e 18
Il prodotto deve essere stato importato nel paese terzo e tale adempimento deve essere provato mediante documentazione doganale o certificato di sdoganamento.
La mancata effettiva importazione nel paese terzo, o la produzione di documentazione non valida, può integrare una violazione delle condizioni per ottenere la restituzione all'esportazione.
Massime di principio
- Per individuare il dies a quo della prescrizione in materia di irregolarità lesive degli interessi finanziari dell'Unione, occorre verificare sia la data della condotta violativa sia la data del pregiudizio: il termine decorre dall'evento verificatosi per ultimo.
- La data in cui l'amministrazione scopre l'irregolarità non sposta, di regola, l'inizio della prescrizione. L'amministrazione è soggetta a un obbligo di diligenza nei controlli sui pagamenti effettuati.
- Nel caso di benefici o sovvenzioni pagati anticipatamente, il pagamento provvisorio non coincide necessariamente con il pregiudizio definitivo: bisogna individuare il momento in cui il vantaggio viene concesso definitivamente.
- Le irregolarità puntuali si prescrivono dalla loro esecuzione, intesa come compimento della condotta e verificazione del pregiudizio; per le irregolarità permanenti o ripetute il termine decorre invece dalla cessazione della condotta.
- Il regolamento n. 2988/95 può applicarsi anche a irregolarità commesse prima della sua entrata in vigore, secondo i principi elaborati dalla Corte di giustizia, salvo l'applicazione di termini settoriali o nazionali speciali compatibili con il diritto dell'Unione.
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