Cassazione Penale, Ordinanza n. 19163/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto un solo motivo di ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 157, commi 2 e 3, c.p. Sosteneva che, nel calcolo del termine di prescrizione del reato ascritto, la corte di appello non avrebbe dovuto considerare la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, perché ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche. In sostanza, il ricorrente contestava che la recidiva aggravata potesse incidere sulla durata della prescrizione nonostante l'esito sfavorevole del bilanciamento ex art. 69 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, ai fini della prescrizione, la recidiva va comunque considerata quando integra una circostanza aggravante ad effetto speciale, anche se dichiarata subvalente rispetto alle attenuanti nel bilanciamento. Poiché l'art. 157, comma 3, c.p. esclude che il giudizio di bilanciamento incida sulla determinazione della pena massima rilevante per la prescrizione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne sono derivate la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ai fini del computo della prescrizione deve essere considerata la recidiva quando essa operi come aggravante ad effetto speciale; il giudizio di bilanciamento con le attenuanti non ne elimina la rilevanza nel calcolo del termine prescrizionale.
Il giudizio di comparazione tra aggravanti e attenuanti non incide sulla determinazione della pena massima del reato rilevante per la prescrizione.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione del reato, la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale deve essere computata anche se sia stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
- Il giudizio ex art. 69 c.p. non espunge gli effetti della circostanza aggravante ad effetto speciale sul calcolo del termine massimo di prescrizione, poiché la disciplina dell'art. 157 c.p. ne esclude l'incidenza sul computo.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una lettura della prescrizione incompatibile con il consolidato orientamento di legittimità, il ricorso è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19124/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19125/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19126/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19128/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19129/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19130/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →