Ordinanza n. 3282/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha proposto appello cautelare contro il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR Lazio nell'ambito della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'anno accademico 2025-2026, relativa al cosiddetto semestre filtro. L'appello conteneva censure eterogenee. Un primo gruppo contestava vizi radicali dell'intera procedura di accesso; un secondo gruppo lamentava il mancato collocamento della candidata in posizione utile nella graduatoria, pur avendo conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie e pur non avendo ottenuto un punteggio sufficiente per l'assegnazione di una delle sedi indicate. La tutela richiesta consisteva nell'ammissione con riserva e in sovrannumero al corso. La ricorrente deduceva, in particolare, l'illegittimità del mancato scorrimento della graduatoria e la conseguente lesione della possibilità di ottenere l'assegnazione di posti rimasti vacanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto che il primo gruppo di censure, diretto a contestare l'intera procedura, fosse prima facie incompatibile con la misura cautelare concretamente richiesta: l'ammissione con riserva non sarebbe stata funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito, consistente nella possibile riedizione dell'intera procedura. Tali doglianze sono state quindi ritenute infondate, nella fase cautelare, per carenza di periculum in mora, senza pregiudicare la loro valutazione nel merito da parte del TAR. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ravvisato fumus boni iuris nella censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria, richiamando il precedente orientamento secondo cui l'attuale disciplina del semestre filtro non consentirebbe di riassegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti lasciati vacanti dagli studenti rinunciatari, imponendo una scelta immediata e irreversibile e precludendo ogni successivo ripescaggio anche a candidati con punteggi elevati. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché la presenza di posti vacanti presso diversi atenei pregiudicherebbe la possibilità della candidata di accedere agli studi nella disciplina prescelta. In riforma dell'ordinanza del TAR, ha ordinato all'Amministrazione di rideterminarsi sulla posizione della candidata, effettuando anzitutto gli scorrimenti per i posti vacanti; verificando poi se il punteggio conseguito consentisse l'assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate; e procedendo all'assegnazione, secondo l'ordine delle preferenze indicate, soltanto in caso di esito positivo. È stata disposta la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
L'accoglimento della domanda cautelare ha comportato la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la verifica del periculum in mora deve essere condotta in rapporto alla misura concretamente richiesta: se la misura domandata non è funzionale a conservare il bene della vita collegato alle censure dedotte, la domanda cautelare può essere respinta per carenza di periculum, anche quando le censure siano dirette a contestare radicalmente l'intera procedura.
- Quando una procedura selettiva prevede una graduatoria e successivi posti vacanti per rinuncia degli aventi diritto, il mancato riesame delle posizioni secondo l'ordine della graduatoria può presentare profili di illogicità e di contrasto con il principio meritocratico.
- In una procedura di accesso universitario, la previsione di una scelta immediata e irreversibile, accompagnata dall'esclusione definitiva dagli scorrimenti per chi non si immatricoli entro un termine breve, può risultare prima facie illegittima se impedisce il ripescaggio di candidati collocati in graduatoria a fronte di posti successivamente vacanti.
- In sede cautelare, qualora il candidato abbia conseguito il punteggio richiesto e risultino posti vacanti, il giudice può ordinare all'amministrazione di effettuare previamente gli scorrimenti e di verificare, alla luce del punteggio e delle preferenze espresse, l'eventuale assegnazione di una sede; l'ammissione non consegue automaticamente, ma resta subordinata all'esito di tale verifica.
- La presenza di posti vacanti e la conseguente concreta possibilità di assegnazione di una sede possono integrare il periculum in mora quando il ritardo renda irreversibilmente impossibile l'accesso agli studi universitari prescelti.
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