Cassazione Penale, Sentenza n. 31182/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Puccia impugnava la sentenza di condanna per truffa e simulazione di reato. In appello la Corte di Milano ha dichiarato non doversi procedere per il capo A) (art. 642 c.p.) per tardività della querela e ha confermato la condanna per il capo B) (art. 367 c.p.), ritenendo però erroneamente che il capo B) non fosse stato impugnato. In cassazione il ricorrente contestava l'omessa decisione sui motivi relativi al capo B) e la mancata motivazione sulla responsabilità penale per i capi A) e B).
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso: ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia sul capo B), annullando la sentenza limitatamente al capo B) e rinviando per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso per il resto e ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa motivazione sul capo A) in quanto la tardività della querela preclude la trattazione del merito.
Norme richiamate
Riferito alla simulazione di reato; la Corte ha annullato la condanna basandosi sull'omessa pronuncia sui motivi di gravame relativi a questo capo
Riferito alla truffa; la tardività della querela è stata ritenuta causa di non procedibilità che impedisce la valutazione del merito
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 43240 del 06/07/2016, Rv. 267937
Principio secondo cui la mancanza della condizione di procedibilità (querela) impedisce la costituzione del rapporto processuale e preclude la pronuncia di proscioglimento nel merito; prevale la causa di non punibilità per evidenza
Massime di principio
- Il giudice d'appello ha il potere-dovere di decidere anche su punti non espressamente impugnati quando siano collegati da rapporto di pregiudizialità, interdipendenza o connessione essenziale con i punti impugnati; l'omessa pronuncia su tali punti è vizio da cassazione
- La tardività della querela (condizione di procedibilità) inibisce la valutazione del merito e impone la dichiarazione di non doversi procedere; non consente invece una valutazione di assoluzione sul merito
- Se la difesa chiede espressamente l'assoluzione per più capi, la corte deve esplicitare il motivo per cui ritiene alcuni capi non impugnati o non viziati; altrimenti la mancata decisione su tali questioni può determinare l'annullamento della sentenza
- La Corte di Cassazione può annullare parzialmente una sentenza e rinviare ad altra sezione per un nuovo giudizio quando esistono carenze di motivazione o omissioni nell'esame dei motivi di appello
- Per evitare il rischio di inammissibilità o di omissioni, la difesa dovrebbe formulare chiaramente e in modo specifico i motivi di impugnazione per ciascun capo e richiedere esplicitamente gli effetti desiderati (es. proscioglimento o mancanza di prova)
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