Cassazione Penale, Ordinanza n. 24347/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Perugia ha riformato una precedente sentenza assolutoria del Tribunale di Terni, affermando la responsabilità dell'imputato per violenza privata e danneggiamento e condannandolo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, la violazione di legge per l'aspecificità dell'appello del Procuratore generale, che a suo dire non avrebbe censurato in modo adeguato la decisione di primo grado. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione della sentenza di appello sulla responsabilità, lamentando travisamento del fatto, diversa ricostruzione storica degli accadimenti, errata valutazione della rilevanza e attendibilità delle prove e difetto di una motivazione rafforzata rispetto all'assoluzione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, affermando che l'atto di appello del Procuratore generale era sufficientemente specifico perché indicava con precisione gli elementi che il Tribunale avrebbe dovuto considerare e che, secondo l'appellante, conducevano a una diversa valutazione. Ha ritenuto anche il secondo motivo non consentito in sede di legittimità, perché diretto in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa alla Corte di cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente nel finale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche a carico del ricorrente.
Il ricorso è stato scrutinato nei limiti del giudizio di legittimità, con esclusione di doglianze che sollecitano una rivalutazione del fatto e delle prove.
Massime di principio
- L'atto di appello è specifico quando indica con precisione gli elementi di fatto e di prova che si assumono trascurati o male valutati dal primo giudice, consentendo di comprendere le ragioni della richiesta di riforma.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio motivazionale non può essere dedotto limitandosi a contrapporre una lettura alternativa delle prove a quella accolta nella sentenza impugnata; è necessario denunciare un effettivo errore di legittimità e non una mera incongruenza valutativa.
- Le doglianze che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o del travisamento del fatto, mirano in realtà a una rilettura del compendio probatorio sono inammissibili in cassazione.
Come è indicizzato
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