Cassazione Civile, Ordinanza n. 16109/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta di registro versata da una società per gli anni 2012-2014 in relazione ai canoni di contratti di locazione di immobili strumentali. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che l'imposta di registro applicata a tali contratti fosse incompatibile con la disciplina IVA di fonte eurounitaria, poiché, essendo commisurata in misura proporzionale, avrebbe assunto la natura di imposta sul volume d'affari vietata dall'art. 401 della direttiva 2006/112/CE. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 111 e 117 Cost., del d.P.R. n. 131/1986, art. 40, comma 1-bis, e della tariffa, parte prima, art. 5, comma 1, lett. a-bis, nonché dell'art. 401 della direttiva IVA, sostenendo che la giurisprudenza della Corte di giustizia UE aveva già riconosciuto la compatibilità di tale disciplina con il sistema comune IVA e che l'imposta di registro non è un tributo sul volume d'affari. La contribuente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR Lombardia e, decidendo nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro il silenzio-rifiuto. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi, valorizzando la sopravvenienza della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione violazione o falsa applicazione di legge; è la base del motivo accolto.
artt. 11, 111 e 117, primo comma, Cost.
Richiamati come parametri di legittimità evocati dall'Agenzia nella censura di contrasto con il diritto eurounitario.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1-bis
Disposizione nazionale sulla disciplina dell'imposta di registro applicabile ai contratti di locazione di immobili strumentali; ritenuta compatibile con il diritto UE.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, parte prima, art. 5, comma 1, lett. a-bis
Norma che prevede l'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili strumentali, anche se assoggettati a IVA.
direttiva 2006/112/CE, art. 401
Non osta alla previsione di un'imposta di registro proporzionale su una categoria ristretta di operazioni, poiché l'imposta non ha le caratteristiche essenziali dell'IVA e il diritto UE ammette regimi fiscali concorrenti con essa.
Massime di principio
- L'imposta di registro applicata ai contratti di locazione di immobili strumentali può essere dovuta in misura proporzionale anche quando i relativi canoni siano assoggettati a IVA, senza che ciò integri un contrasto con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
- Ai fini del divieto eurounitario di imposte aventi le caratteristiche essenziali dell'IVA, è decisivo che il prelievo non sia generale su tutte le operazioni economiche, ma riguardi una categoria ristretta di operazioni; inoltre rileva che non sia previsto un meccanismo di detrazione dell'imposta versata nelle fasi precedenti.
- La qualità dei contraenti e il fatto che il tributo colpisca l'operazione in una sola fase della catena economica non sono elementi determinanti per qualificare un'imposta come imposta sul volume d'affari.
- Il diritto dell'Unione consente l'esistenza di regimi fiscali concorrenti con l'IVA e ammette il cumulo tra IVA e un'imposta di registro che non presenti le caratteristiche dell'IVA.
- Quando la giurisprudenza eurounitaria sopravvenuta chiarisce la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE, il giudice di legittimità può cassare la decisione di merito erronea e decidere la causa nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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