Sentenza del 10/12/2015 n. 6556 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Registro delle imprese - Cancellazione - Natura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che la cancellazione dal Registro delle imprese ha natura costitutiva: soltanto da tale momento la società deve considerarsi estinta. Di conseguenza, dopo la cancellazione, la società non può più validamente agire o essere convenuta in giudizio, non avendo più capacità e legittimazione processuale. Il testo non indica lo specifico esito processuale, né se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la natura della cancellazione di una società dal Registro delle imprese e i suoi effetti nel processo tributario. La cancellazione non costituisce un semplice adempimento formale, ma produce l'estinzione della società, con efficacia dalla data della pubblicità della cancellazione nel Registro. Tale principio si applica anche alle società di persone, oltre che alle società di capitali. L'estinzione determina la perdita della capacità giuridica e della legittimazione processuale.
Norme richiamate
La norma è interpretata nel senso che la cancellazione dal Registro delle imprese produce l'estinzione della società con efficacia costitutiva, a decorrere dalla formalità pubblicitaria.
Cassazione, sentenza n. 4062/2010
Il precedente sostiene che la cancellazione dal Registro delle imprese non è un adempimento meramente formale, ma determina l'estinzione della società e la conseguente perdita della capacità e della legittimazione processuale.
Massime di principio
- La cancellazione dal Registro delle imprese deve essere considerata, in linea generale, un evento costitutivo dell'estinzione della società e non una semplice formalità amministrativa.
- Dalla data di iscrizione della cancellazione decorre l'estinzione della società; gli effetti non dovrebbero essere anticipati a un momento precedente, salvo specifiche regole applicabili al caso concreto.
- Dopo la cancellazione, la società perde la capacità e la legittimazione processuale; gli atti giudiziari devono quindi essere indirizzati ai soggetti eventualmente subentranti o responsabili secondo la disciplina applicabile.
- Il principio è indicato come applicabile sia alle società di capitali sia alle società di persone.
- Poiché il testo non identifica le parti né descrive l'esito concreto del giudizio, non è possibile determinare con certezza il vincitore processuale; l'indicazione del resistente come vincitore è pertanto meramente presuntiva.
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