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Sentenza

Sentenza del 10/12/2015 n. 2149 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento parziale ex art. 41 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Legittimità dell'emissione di un accertamento parziale da parte dell'Ufficio titolare del potere di accertamento totale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell’emissione di un accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 da parte dello stesso Ufficio che dispone anche del potere di accertamento totale. La questione è se l’accertamento parziale possa essere adottato autonomamente dall’Ufficio oppure soltanto sulla base di segnalazioni provenienti da soggetti esterni all’Amministrazione.

La decisione

È stato affermato che l’accertamento parziale è legittimo anche quando viene adottato su iniziativa propria dell’Ufficio titolare del potere di accertamento totale. Lo strumento può essere utilizzato per far emergere rapidamente materia imponibile quando le attività istruttorie evidenziano posizioni debitorie attendibili e non sono necessarie ulteriori valutazioni complesse, essendo sufficiente recepire gli elementi già acquisiti. È irrilevante che tali elementi provengano da fonti esterne o interne all’Amministrazione.

Norme richiamate

  • Art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La disposizione consente l’accertamento parziale delle imposte dirette quando emergono elementi attendibili di maggiore imponibile. Secondo l’interpretazione richiamata, il potere può essere esercitato anche d’ufficio dall’Ufficio competente per l’accertamento totale, senza necessità di una segnalazione esterna.

  • Sentenza della Corte di Cassazione 23 dicembre 2014, n. 27323

    L’accertamento parziale delle imposte dirette e dell’Iva può essere legittimamente adottato anche su iniziativa propria dell’Ufficio titolare del potere di accertamento totale.

    L’accertamento parziale è uno strumento finalizzato alla sollecita emersione della materia imponibile e può essere utilizzato quando l’istruttoria abbia già fornito elementi attendibili e sufficientemente determinati, tali da non richiedere ulteriori valutazioni rispetto al loro recepimento.

Massime di principio

  • L’accertamento parziale non è riservato ai casi in cui l’Amministrazione riceva una segnalazione da soggetti esterni: può essere avviato anche autonomamente dall’Ufficio competente.
  • La legittimità dell’accertamento parziale dipende soprattutto dalla presenza di elementi istruttori attendibili e circoscritti, non dalla provenienza interna o esterna delle informazioni.
  • Lo strumento è appropriato quando l’Ufficio deve recepire dati già sufficientemente chiari, senza dover svolgere una valutazione complessiva e complessa della posizione fiscale del contribuente.
  • In una situazione analoga, la contestazione dovrebbe concentrarsi sull’attendibilità, sufficienza e determinatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, oppure sull’eventuale necessità di ulteriori valutazioni incompatibili con la natura parziale dell’atto.

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