Sentenza del 10/12/2015 n. 5368 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Rateazione somme dovute a seguito di controllo automatico - Decadenza dal beneficio - Obbligo emissione provvedimento di sgravio - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il mancato pagamento, anche di una sola rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione delle somme risultanti dal controllo automatico ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. L'Ufficio non è tenuto a emettere lo sgravio delle somme già versate prima che il contribuente abbia pagato l'intero importo fiscale dovuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il pagamento parziale delle somme dovute in forma rateale imponesse all'Ufficio di emettere uno sgravio per gli importi già corrisposti, nonostante la decadenza dal beneficio della rateazione. La controversia riguardava quindi gli effetti del mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine previsto per la rata seguente.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973
controllo automatico effettuato dall'Ufficio ex art. 36bis d.P.R. 600/1973
Le somme risultanti dal controllo automatico possono essere oggetto di pagamento rateale secondo le condizioni previste dalla legge; il mancato rispetto delle scadenze produce la decadenza dal beneficio.
Massime di principio
- Nelle rateazioni fiscali, il mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva può determinare la decadenza dal beneficio, se previsto dalla disciplina applicabile.
- Il pagamento di alcune rate non comporta automaticamente lo sgravio o la restituzione delle somme già versate quando il contribuente è decaduto dalla rateazione e permane un debito fiscale complessivo.
- Prima di chiedere lo sgravio di importi già pagati, occorre verificare se la rateazione sia ancora valida e se siano state rispettate tutte le scadenze previste.
- La decadenza dalla rateazione non equivale necessariamente all'annullamento del debito: l'importo fiscale complessivo resta dovuto, salvo specifici motivi di illegittimità della pretesa.
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