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Sentenza

Sentenza del 10/12/2015 n. 5364 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo - Notifica della sentenza - Spedizione diretta - Plico raccomandato con a/r - Validità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Milano che aveva confermato un avviso di accertamento ICI relativo al 2008, per euro 24.694,00 comprese le sanzioni. Ha sostenuto che il D.L. 223/2006 avesse abolito l'obbligo dichiarativo, che il valore imponibile fosse stato calcolato erroneamente senza considerare alcune cessioni di aree per opere di urbanizzazione e che la sanzione, pari al 200% dell'imposta, fosse eccessiva. Il Comune ha eccepito la tardività dell'appello, avendo notificato direttamente la sentenza tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione

La Commissione ha dichiarato l'appello inammissibile perché tardivo. La sentenza di primo grado è stata validamente notificata il 15 ottobre 2014 mediante spedizione diretta in plico senza busta con raccomandata A/R; tale data ha fatto decorrere il termine breve per l'impugnazione, scaduto il 14 dicembre 2014, mentre l'appello è stato notificato il 31 dicembre 2014. La firma illeggibile e la mancata indicazione delle generalità o della qualità del consegnatario non hanno invalidato la notifica, poiché l'avviso di ricevimento prova il pervenimento del plico nella sfera di conoscenza del destinatario, salvo querela di falso. La Commissione ha inoltre rilevato, per completezza, che l'appello sarebbe stato infondato anche nel merito: sussisteva l'obbligo di dichiarare il valore variabile dei terreni edificabili, il prezzo di acquisto era legittimamente utilizzabile come valore venale e le sanzioni erano giustificate. La contribuente è stata condannata al pagamento di euro 2.000,00 per le spese del grado, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 2, D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3 D.L. 40/2010

    Prevede tra le forme di notificazione della sentenza tributaria la spedizione diretta.

    La sentenza tributaria può essere notificata direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di applicare le formalità ordinarie del codice di procedura civile.

  • Art. 16 D.Lgs. 546/1992

    Spedizione in plico senza busta con raccomandata A/R.

    La spedizione diretta della sentenza deve avvenire tramite plico senza busta e raccomandata con avviso di ricevimento.

  • Art. 47 D.Lgs. 546/1992

    Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

    La contribuente aveva chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ma l'istanza era stata respinta.

  • D.L. 223/2006

    Richiamato dalla contribuente per sostenere l'abolizione dell'obbligo di dichiarazione.

    La tesi della contribuente è stata respinta: secondo la decisione, permaneva l'obbligo di dichiarare il valore variabile dei terreni edificabili quando gli elementi necessari al calcolo non erano già disponibili per il Comune.

  • Cassazione, sentenza n. 8151/2015

    L'avviso di ricevimento attesta che il plico è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario.

    Nella notifica diretta tributaria, l'avviso di ricevimento costituisce prova sufficiente della regolarità della notificazione.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9962/2010, e Cassazione n. 9337/2014

    La mancata indicazione delle esatte generalità della persona che ha ricevuto il piego non comporta l'invalidità della notifica.

    La notifica si presume valida, anche in presenza di firma illeggibile o di indicazioni incomplete sul ricevente, fino a querela di falso; il semplice confronto tra firme non è sufficiente a dimostrare l'inesistenza o l'invalidità della consegna.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza può essere validamente notificata direttamente tramite raccomandata A/R in plico senza busta; l'avviso di ricevimento è normalmente sufficiente a provare la notificazione.
  • La data rilevante per il decorso del termine breve d'impugnazione è quella in cui il plico risulta consegnato, purché l'avviso di ricevimento documenti il suo ingresso nella sfera di conoscenza del destinatario.
  • Una firma illeggibile o la mancata indicazione della qualifica del consegnatario non rendono automaticamente invalida la notifica. Per contestarla efficacemente occorre fornire una prova concreta dell'irregolarità, normalmente mediante querela di falso quando si nega l'autenticità della sottoscrizione o della consegna.
  • È essenziale calcolare tempestivamente il termine per impugnare dalla notificazione della sentenza: il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche se le contestazioni di merito potrebbero essere fondate.
  • Per i terreni edificabili, il contribuente può essere tenuto a dichiarare il valore venale variabile quando il Comune non dispone già degli elementi necessari per determinarlo; il prezzo risultante dall'atto di acquisto può costituire un valido parametro, anche se il bene è gravato da obblighi di cessione per opere di urbanizzazione.

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