Sentenza del 10/12/2015 n. 1387 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
RISCOSSIONE - Notifica della cartella di pagamento - Decadenza triennale - Prescrizione decennale del credito tributario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava due intimazioni di pagamento relative a IRAP, IRPEF e IVA, sostenendo che fossero decadute perché notificate oltre tre anni dalla notifica delle cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. In via subordinata eccepiva l'invalidità della notifica di una cartella e chiedeva la riduzione delle imposte del 60% prevista dall'art. 33, comma 28, della legge n. 183/2011.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello di Equitalia e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il termine decadenziale triennale dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 riguarda esclusivamente la notifica della cartella di pagamento e non l'intimazione di pagamento. Una volta divenuta definitiva la pretesa tributaria, essa è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., che nella fattispecie non era decorso. Sono state inoltre respinte sia l'eccezione di irregolare notifica della cartella, sia la richiesta di riduzione del 60%, non applicabile alle imposte relative agli anni 2001, 2002 e 2004. Il ricorso originario del contribuente è stato quindi respinto e le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La decadenza triennale è prevista tassativamente solo per la notifica della cartella di pagamento.
Il termine di decadenza non si applica alla successiva intimazione di pagamento. Dopo che la pretesa fiscale è divenuta definitiva, il credito non è più soggetto a decadenza, ma alla prescrizione.
Art. 2946 del codice civile
Il credito tributario relativo al recupero di imposte erariali è soggetto al termine ordinario decennale.
Una pretesa tributaria definitivamente accertata può essere riscossa entro dieci anni, salvo eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183
Riduzione delle imposte nella misura del 60%.
L'agevolazione è riservata ai soggetti residenti nei Comuni danneggiati dal sisma del 2009 e riguarda le imposte precedentemente sospese a causa del terremoto; non si applica a imposte già definitivamente dovute e non sospese.
Art. 221 del codice di procedura civile
La contestazione della riferibilità o autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento deve essere proposta mediante querela di falso; in assenza, la consegna al domicilio del destinatario consente di presumere il collegamento tra ricevente e destinatario.
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009
La disciplina di sospensione delle imposte collegata al sisma del 2009 costituisce il presupposto per l'eventuale applicazione delle agevolazioni successive, che non operano per imposte non sospese.
Cassazione civile, sentenza n. 4283 del 23 febbraio 2010
È richiamata a sostegno dell'applicazione del termine prescrizionale decennale ai crediti tributari definitivamente accertati.
Massime di principio
- I termini di decadenza previsti per la notifica della cartella di pagamento non possono essere automaticamente estesi agli atti successivi, come l'intimazione di pagamento, se la legge non lo prevede espressamente.
- Dopo che la pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione o per effetto di una decisione giudiziaria, occorre verificare la prescrizione del credito, normalmente decennale per le imposte erariali, anziché una nuova decadenza.
- Per contestare efficacemente un'intimazione è essenziale verificare la validità e la tempestività della notifica delle cartelle presupposte; una notifica regolare può rendere definitiva la pretesa e consentire la riscossione successiva.
- La consegna di un atto presso il domicilio del destinatario può far presumere un collegamento tra il ricevente e il destinatario; contestazioni sull'autenticità o sulla riferibilità della sottoscrizione possono richiedere la querela di falso.
- Le agevolazioni fiscali collegate a eventi calamitosi si applicano solo se sono rispettati tutti i presupposti soggettivi, territoriali e temporali, compresa l'eventuale precedente sospensione delle imposte.
- In casi analoghi è necessario ricostruire l'intera sequenza temporale: accertamento, cartella, notifiche, eventuali impugnazioni, intimazioni e atti interruttivi della prescrizione.
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