Sentenza del 10/12/2015 n. 1088 - Comm. Trib. Prov. Vibo Valentia
IMPOSTE E TASSE IN GENERE - Notificazione degli atti: in genere - Ricorsi avanti le Commissioni Tributarie: in genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato ritenuto tardivo, poiché non era stata validamente dimostrata la presentazione dell'atto all'ufficio postale entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. La data risultante dal modulo interno dell'Agenzia delle Entrate non poteva attestare autonomamente il perfezionamento della spedizione e, pertanto, l'impugnazione non è stata esaminata nel merito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la tempestività della notificazione a mezzo posta dell'appello tributario. Per dimostrare il rispetto del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto un modulo di spedizione da essa stessa predisposto. Tale documento, provenendo dalla parte che richiedeva la notificazione, non era però sufficiente a provare in modo incontrovertibile la data di consegna dell'atto all'ufficio postale. La prova doveva risultare da una ricevuta rilasciata dall'ufficio postale, quale soggetto terzo incaricato della spedizione.
Norme richiamate
Art. 327 cod. proc. civ.
termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
Il rispetto del termine lungo per proporre impugnazione deve essere provato dimostrando che, entro la scadenza, l'atto è stato presentato all'ufficio postale per la notificazione.
Massime di principio
- Nelle notificazioni a mezzo posta, la tempestività dell'atto si dimostra con la ricevuta o attestazione dell'ufficio postale che certifichi la data di consegna dell'atto per la spedizione.
- Un documento formato unilateralmente dalla parte notificante, come un modulo interno o una distinta predisposta dal richiedente, non è normalmente sufficiente a provare la data di spedizione.
- Quando la notificazione deve rispettare un termine processuale, occorre conservare una prova proveniente dal soggetto terzo incaricato della spedizione, idonea a dimostrare in modo incontrovertibile la data di presentazione dell'atto.
- La mancanza di una prova valida della consegna dell'atto all'ufficio postale può comportare la declaratoria di tardività dell'impugnazione, senza esame delle questioni di merito.
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